IL DIRIGENTE
della  Direzione  generale  della  valutazione  dei  medicinali  e la
                    farmaco vigilanza - ufficio V
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio  1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Considerato  di  dover  sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1,
del   decreto   legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  le  specialita'  non  immesse  in
commercio  alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della
prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;
  Constatato  che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati
dalle  aziende  farmaceutiche  in  ottemperanza  al  suddetto decreto
dirigenziale  8 marzo  2000,  e'  derivato l'allegato A, citato nella
parte  dispositiva  del  presente  decreto, contenente l'elenco delle
specialita'  da  sospendere  perche' non risultanti in commercio alla
data   dell'autocertificazione  ed  aventi  un  ritardo  della  prima
commercializzazione eccedente i dodici mesi;
  Preso  atto,  come  disposto dall'art. 19, comma 2-bis, del decreto
legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  e successive modificazioni ed
integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali e' documentata
dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;
  Ritenuto   che   le  autocertificazioni,  trasmesse  dalle  aziende
farmaceutiche  in  ottemperanza  al  suindicato  decreto dirigenziale
8 marzo  2000,  richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi
di  sospensione  di  A.I.C.,  per  esigenze  organizzative  e  per le
difficolta'  connesse  al  riscontro  tra i ponderosi dati cartacei e
quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;
                              Decreta:
  Sono   sospese,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo  29 maggio  1991,  n.  178  e successive modificazioni ed
integrazioni, le specialita' medicinali elencate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle
confezioni a margine indicate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa,
alle ditte interessate.
    Roma, 12 aprile 2001
                                                Il dirigente: Guarino