LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

   VISTO  l'articolo  2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 4
del medesimo decreto legislativo;
   VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, Regioni e
Province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
   VISTO  lo  schema di accordo pervenuto dal Ministero della sanita'
il 10 novembre 2000;
   CONSIDERATO  che  il  13  dicembre 2000 e il 1o marzo 2001 in sede
tecnica,  i  rappresentanti  delle  Regioni  hanno  formulato  alcune
proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state
accolte dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali;
   VISTO  lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero della sanita'
il 2 marzo 2001;
   ACQUISITO  l'assenso  del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province  Autonome,  espresso  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2 del
richiamato decreto legislativo;

       sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il  Ministro  della  sanita',  le  Regioni  e le Province autonome di
                          Trento e Bolzano

CONSIDERATO che il Piano sanitario nazionale 1998-2000, all'obiettivo
II   "Contrastare   le   principali  patologie"  indica  le  malattie
neoplastiche  tra  le  aree  cruciali  di  intervento e si propone di
contrastarle   attraverso   interventi   di  prevenzione  primaria  e
 secondaria e di promuovere l'efficacia dei programmi assistenziali;
   CONSIDERATO  altresi'  che  in  oncologia,  l'invecchiamento della
popolazione,  la  crescita  del  numero delle persone affette da tale
patologia, il conseguente aumento dei bisogni, con diversi livelli di
complessita',    per    i   quali   occorre   garantire   continuita'
dell'intervento  di cura senza tralasciare le variabili psico-sociali
in  grado  di contribuire a migliorare la qualita' di vita richiedono
la  capacita'  di erogare risposte integrate e coordinate, e che tale
obiettivo  presuppone non solo l'integrazione professionale, ma anche
istituzionale  e  gestionale,  finalizzata  alla  realizzazione di un
concreto coordinamento degli interventi nei diversi settori impegnati
nella  produzione  di  servizi  e  coinvolti, a diverso titolo, nella
prevenzione,   diagnosi,   cura   e   riabilitazione  delle  malattie
oncologiche;
   RITENUTO  che  presupposto  irrinunciabile  e'  quindi  una  forte
integrazione  tra  le  strutture  che erogano assistenza oncologica e
quelle   che  si  occupano  piu'  specificamente  degli  esiti  della
patologia;
   RITENUTO  che  i  miglioramenti terapeutici ed assistenziali ed il
miglioramento  della  qualita'  di  vita  sono  pertanto strettamente
connessi  alla  definizione di specifici percorsi, tramite i quali le
strutture  preposte si attivano, per garantire la presa in carico del
paziente oncologico durante tutte le fasi della malattia, promuovendo
e   realizzando   il  coordinamento  delle  attivita'  ospedaliere  e
territoriali;

                       Convengono quanto segue

  -  il  presente documento: "Linee Guida concernenti la prevenzione,
  la diagnosi e l'assistenza in oncologia" ferma restando l'autonomia
  organizzativa  delle  Regioni  e Province autonome, la formulazione
  delle  linee  generali,  in  un processo armonico e coordinato, per
  l'implementazione  del  sistema  della rete dei servizi oncologici,
  che  presuppone,  in relazione ai bisogni assistenziali, interventi
  da erogare in ambito ospedaliero e territoriale, nella logica della
  continuita'   assistenziale,   tenuto   conto   anche   della  loro
  intensita'.
  - al fine della realizzazione di quanto previsto nel presente piano
  il  Ministero  della  sanita',  tramite  la  Commissione oncologica
  nazionale,   che   si   provvedera'   ad   integrare   con   cinque
  rappresentanti  regionali, assicurera' un'azione di promozione e di
  coordinamento  nelle  attivita'  che le Regioni potranno sviluppare
  nell'implementazione  delle  Linee  Guida che sono parte integrante
  del  presente  accordo  e procedera', concordandolo con le Regioni,
  all'attivazione  di  un  sistema  di rilevazione periodica dei dati
  inerenti gli obiettivi specifici intermedi indicati nel documento e
  sullo  stato  d'avanzamento  e  di  realizzazione  delle  strategie
  sottese all'implementazione del Piano oncologico.

                                        Il presidente: DI CAMILLO