Nella  Gazzetta  Ufficiale,  supplemento  ordinario,  n.  302 del
29 dicembre  2000  e'  stata pubblicata le legge 23 dicembre 2000, n.
388   "Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)".  L'art.  85,
comma 34,  della  predetta legge dispone che "entro centoventi giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che
hanno  provveduto  a  presentare la documentazione al Ministero della
sanita'  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 1,  del  decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 185, e successive modificazioni, devono versare a
favore  del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila per
ogni   medicinale   omeopatico   notificato,   individuato  ai  sensi
dell'allegato 2,  lettera  A),  numeri  1,  2,  3,  annesso al citato
decreto  del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, a titolo di
contributo  per  l'attivita'  di  gestione  e  controllo  del settore
omeopatico.".
    Al riguardo, si provvede a fornire i seguenti chiarimenti al fine
di  assicurare  gli  adempimenti  normativi  previsti  e  la corretta
corresponsione della tariffa dovuta.
    Al    fine   dell'individuazione   del   medicinale   omeopatico,
nell'allegato 2,  lettera  A)  del decreto del Ministro della sanita'
del 22 dicembre 1997, si rappresenta quanto segue:
      per i medicinali omeopatici unitari per uso umano costituiti da
un   unico   componente  attivo  il  relativo  richiamo  al  numero 1
dell'allegato 2, lettera A) del sopracitato decreto va interpretato a
solo  titolo identificativo. Ne consegue che, a prescindere dal grado
di  diluizione  e  dal  numero delle diluizioni verra' corrisposta la
somma  di  L. 40.000  per  ogni  materiale  di partenza, Tale tariffa
verra',  quindi,  corrisposta  per ogni singolo materiale di partenza
omeopatico   (ovvero  per  ceppo)  senza  che  venga  determinata  un
maggiorazione  del  contributo  per ogni ulteriore forma farmaceutica
anche  se  prevista  nel  decreto  ministeriale del 22 dicembre 1997,
poiche'  questa  deve intendersi riferita solo ad una domanda diretta
ad  ottenere la registrazione semplificata di medicinali omeopatici e
non  all'attivita'  di gestione e di controllo del settore omeopatico
come previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
      per  i medicinali omeopatici per uso umano a base di due o piu'
componenti  attivi  il relativo richiamo al numero 2 dell'allegato 2,
lettera  A)  del  sopracitato  decreto  va interpretato a solo titolo
identificativo.  Ne  consegue  che,  a  prescindere  dal  numero  dei
componenti  verra'  corrisposta  la  somma di L. 40.000. Tale tariffa
verra',  quindi, corrisposta per ogni medicinale omeopatico complesso
senza che venga determinata una maggiorazione del contributo per ogni
ulteriore  forma  farmaceutica di pari composizione anche se prevista
nel  decreto  ministeriale  del 22 dicembre 1997, poiche' questa deve
intendersi  riferita  solo  ad  una  domanda  diretta  ad ottenere la
registrazione   semplificata   di   medicinali   omeopatici   e   non
all'attivita'  di gestione e di controllo del settore omeopatico come
previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
    Si  precisa  che  il pagamento dovra' riferirsi esclusivamente ai
medicinali  omeopatici  effettivamente  commercializzati in Italia al
6 giugno  1995  e  la cui documentazione, comprovante la presenza sul
mercato italiano a tale data, sia stata presentata al Ministero della
sanita'  entro  i  termini  stabiliti  dalla  legge o sia mantenuta a
disposizione  del  Ministero  presso  l'azienda,  come previsto dalla
circolare 30 dicembre 1997, n. 17.
    Il  pagamento  della somma totale della tariffa dovuta in base al
comma 34,   dell'art.   85   della   legge  finanziaria  n.  388  del
23 dicembre 2000,  dovra'  essere  effettuato,  anche  con bollettino
unico, sul conto corrente postale n. 40994006 intestato a:
      Ministero della sanita', dipartimento della tutela della salute
umana,   della   sanita'   pubblica   veterinaria   e   dei  rapporti
internazionali; direzione generale della valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza;
    con la causale:
      medicinali omeopatici: ottemperanza all'art. 85, comma 34 della
legge del 23 dicembre 2000, n. 388, da versare al capo XX capitolo n.
2225.
    L'attestazione  di versamento in originale, dovra' essere inviata
alla  scrivente  direzione  generale  del  Ministero  della  sanita',
ufficio   valutazione   e  immissione  in  commercio  di  specialita'
medicinali  - unita' operativa per i medicinali omeopatici, via della
civilta'   romana,  7  -  00144  Roma,  con  annesso  sia  un  elenco
giustificativo dell'avvenuto pagamento sia una dichiarazione, a firma
originale,  di  conformita'  degli  allegati  a  quanto  previsto dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 e successive modificazioni.
    Si precisa che sara' predisposto un programma per l'inoltro delle
informazioni  in formato elettronico, raggiungibile dal sito internet
del  Ministero  della  sanita'  (http://www.sanita'.it/farmaci/), nel
quale  le aziende saranno chiamate a indicare i medicinali omeopatici
per  i quali e' stato effettuato il versamento, specificando anche le
forme  farmaceutiche effettivamente commercializzate al 6 giugno 1995
e  tutte le ulteriori informazioni necessarie alla costituzione della
banca dati informatica per i medicinali omeopatici. L'identificazione
dell'utente  sara'  effettuata  tramite  una chiave di accesso ed una
password,  consegnate  individualmente alle singole ditte accreditate
presso  il  Ministero  della  sanita', secondo la procedura gia' resa
nota  con  il comunicato n. F. 800./A.I.C./OM/139 dell'11 aprile 2001
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  88 del 14 aprile 2001. Il
termine  previsto per l'inoltro dei dati in formato elettronico sara'
successivamente comunicato alle aziende.
    I  dati  trasmessi  saranno  soggetti  a controllo incrociato con
quanto  documentato  o documentabile per i medicinali gia' notificati
ai  sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185/1995 e
successive    modificazioni    e    integrazioni.   L'eventuale   non
corrispondenza  o  non  documentabilita' delle informazioni trasmesse
comporteranno   la   decadenza   automatica   dell'autorizzazione  al
mantenimento  in commercio ai sensi delle disposizioni transitorie di
cui  al  sopracitato  art.  7,  comma 1,  del  decreto legislativo n.
185/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
    Infine,  premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  185  e  successive  modificazioni e
integrazioni,  "ai medicinali omeopatici si applicano le disposizioni
concernenti  le  specialita'  medicinali,  salvo quanto disposto" dal
decreto  medesimo,  si  ricorda  che  anche  i  medicinali omeopatici
debbono  sottostare  al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e
successive  integrazioni e modificazioni, per tutto quello che non e'
specificamente previsto dal suddetto decreto legislativo n. 185/1995.
    Al  riguardo,  si  elencano  i  soggetti giuridici previsti dalla
normativa farmaceutica:
      responsabile   dell'immissione  in  commercio  e'  il  titolare
dell'autorizzazione   a   immettere   sul   mercato   il  medicinale,
autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanita' con un apposito
decreto alla societa' che presenta la relativa domanda, e deve essere
stabilito nel territorio comunitario. Per quanto concerne gli aspetti
relativi alle competenze si precisa:
        1) il   titolare   di   un'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  detiene  e  risponde, sia civilmente che penalmente, della
sicurezza,  qualita'  ed  efficacia  del  prodotto  autorizzato  e di
conseguenza   della   conformita'   alla   normativa   di   tutta  la
documentazione che sta alla base dell'autorizzazione del medicinale;
        2) deve   disporre   di   un  responsabile  del  servizio  di
farmacovigilanza (art. 3 del decreto legislativo n. 44/1997);
        3) deve  disporre di un responsabile del servizio scientifico
(art. 14 del decreto legislativo n. 541/1992);
      concessionario  o  distributore esclusivo: la nomina in materia
di   medicinali,   prevede,   accanto   alla  figura  principale  del
responsabile  dell'immissione in commercio, anche la figura giuridica
dell'impresa  "che,  in base ad uno specifico accordo con il titolare
dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio,    provvede
all'effettiva commercializzazione del prodotto su tutto il territorio
nazionale"  (art. 7 del decreto legislativo n. 541/1992). La suddetta
azienda,  che  agisce in qualita' di concessionario o di distributore
esclusivo,  deve  essere  comunque  titolare  di altre autorizzazioni
all'immissione in commercio o di un'autorizzazione alla produzione di
medicinali.  Ad  essa, inoltre, si estendono alcuni obblighi previsti
dalla normativa per il titolare.
    Per  quanto  riguarda la materia della distribuzione all'ingrosso
dei  medicinali  per  uso  umano,  essa  e'  disciplinata dal decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  538,  con  tutte  le  successive
integrazioni e dal decreto ministeriale 6 luglio 1999.
    Si  rappresenta  la  necessita'  di  conoscere se la societa' che
provvedera'  ad  ottemperare  a  quanto  previsto  dalla citata legge
finanziaria  coincide  con  il  titolare dell'immissione in commercio
oppure trattasi di posizione giuridica diversa.
    A  tal  fine si chiede di presentare l'atto giuridico al quale il
titolare   concede  il  diritto  di  commercializzare  il  medicinale
omeopatico sul territorio italiano ad altra azienda.