IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE,
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del 21 dicembre 1999, di autorizzazione al rilascio
delle   certificazioni   CE,   secondo  la  direttiva  95/16/CE,  per
l'allegato  VI  (esame  finale) e per l'allegato X (verifica di unico
prodotto  -  modulo  G),  emesso  a  nome  della  societa' C.S.D.M. -
Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, con sede in
via Boncompagni, 36 - Milano;
  Vista  l'istanza  del  25 gennaio 2001, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  7 febbraio  2001,  protocollo n. 785.073, con la
quale l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione
S.r.l.  -  Milano,  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'estensione
dell'autorizzazione  al  rilascio di certificazioni per l'allegato V,
modulo B ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che la documentazione prodotta dall'organismo C.S.D.M.
-  Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, soddisfa
quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre
1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  C.S.D.M.  - Certificazione
sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in
possesso  dei  requisiti  minimi  di  sicurezza  di  cui  all'art. 9,
comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione
S.r.l.  -  Milano,  e'  autorizzato al rilascio di certificazioni CE,
secondo  quanto  riportato  negli  allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4. L'organismo   provvede,   anche   su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.