IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti  i  regolamenti e le direttive CEE, che regolano le tematiche
attinenti  ad  intrastrutture  ferroviarie  e trasporti per ferrovia,
nonche'  la  decisione  CEE 16 dicembre 1994, n. C (94)3581, relativa
all'approvazione del programma operativo nazionale trasporti-ferrovia
1994/1999;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della  legge  4 giugno  1991, n. 186,
istitutiva  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica nel trasporto (CIPET);
  Vista  la  legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in
materia  di  trasmissione  al Parlamento dei contratti di programma e
dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
  Visto   l'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che ha disciplinato le funzioni
dei  comitati  soppressi  ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET;
  Visti  il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al
conferimento  di  funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale   a   regioni   ed  enti  locali  ed  il  decreto  legislativo
20 settembre   1999,   n.   400,   recante   al  primo  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale
si  e',  tra  l'altro, proceduto al riordino delle funzioni di questo
Comitato;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277,   e   16 marzo  1999,  n.  146,  recanti  norme  di  attuazione,
rispettivamente,  della  direttiva  n. 91/440/CEE del 29 luglio 1991,
relativa  allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle direttive
n.  95/18/CE e n. 95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze
alle   imprese   ferroviarie,  la  ripartizione  delle  capacita'  di
infrastruttura   ferroviaria   e   la  riscossione  dei  diritti  per
l'utilizzo dell'infrastruttura;
  Vista  la  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che,
all'art.   131,   reca  disposizioni  anche  in  materia  di  appalti
ferroviari  ed  all'art.  145,  comma  78,  dispone  che  le  risorse
finanziarie   conferite   alle   Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  come
contributo  alla  realizzazione  delle  opere  specifiche di cui alle
leggi  nella norma richiamate sono attribuite alla societa' stessa in
conto  aumento  di  capitale  sociale  per  le  finalita' originarie,
mentre, alla tabella D, vengono stanziati 7.000 miliardi di lire, nel
triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale delle
Ferrovie medesime;
  Vista  la  propria  delibera  12 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
202/1992)  con  la quale l'ente F.S. e' stato trasformato in societa'
per  azioni  e  che  ha  rimesso l'esercizio dei diritti di azionista
d'intesa  al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione;
  Visto  il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo
1996  dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie
dello  Stato  S.p.a. e sul cui schema questo Comitato si era espresso
favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 1996;
  Visto  l'addendum  stipulato  il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  e  le  F.S.,  sul cui schema questo
Comitato  aveva  espresso parere favorevole con delibera 25 settembre
1997, n. 176/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 246/1997);
  Visto l'accordo preliminare al 2o addendum stipulato il 18 febbraio
1999;
  Vista  la  propria  delibera 5 novembre 1999, n. 180/1999 (Gazzetta
Ufficiale  n.  17/2000), relativa alla definizione dei criteri per la
determinazione  del  canone  di  pedaggio  per  l'accesso  alla  rete
ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, e 22 marzo 2000, n. 44T;
  Visto  il 2o addendum al citato contratto di programma stipulato il
1o agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere
favorevole   con  delibera  22  giugno  2000,  n.  55/2000  (Gazzetta
Ufficiale n. 166/2000);
  Vista  la  propria  delibera  22 giugno  2000, n. 63/2000 (Gazzetta
Ufficiale  n.  186/2000),  recante direttive per la definizione della
procedura  relativa  alla  stipula  dei  contratti  di  programma nel
settore dei servizi di pubblica utilita';
  Visto il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000, sul quale
questo   Comitato  si  e'  pronunziato  favorevolmente  con  delibera
2 novembre 2000, n. 111/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 281/2000);
  Viste  le  direttive  del Presidente del Consiglio dei Ministri sul
risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 30 gennaio 1997
e 18 marzo 1999;
  Vista  la  nota  del  21  luglio  2000 con la quale il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il
piano  di  impresa  1999-2003  predisposto dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a.;
  Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero
ha  approvato  il  progetto  di riassetto societario della menzionata
Societa';
  Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui
al  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138T;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
2001/2004   che  conferma  l'importanza  delle  tecniche  di  project
financing  per  la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di
pubblica  utilita',  gia' evidenziata nell'analogo documento relativo
al  periodo  2000-2003,  quantificando  anche  gli  importi  di spesa
pubblica   per  investimenti  che  dovrebbero  essere  sostituiti  da
capitale privato;
  Visto  lo  schema  del  "Nuovo piano generale dei trasporti e della
logistica",  sul  quale  questo  Comitato  ha  espresso il definitivo
parere  favorevole con delibera 1o febbraio 2001, n. 1/2001, e che e'
stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del
14 marzo 2001 in corso di registrazione;
  Vista la propria delibera 1o febbraio 2001, n. 2/2001, con la quale
questo  Comitato  - anche in relazione alle indicazioni fornite nella
relazione  esplicativa  predisposta  dall'Ufficio  di vigilanza sulle
F.S.  e  recependo  il  parere  reso  dal  Nars,  nella  riunione del
26 gennaio  2001,  sui  profili  di  regolazione - ha espresso parere
favorevole  in  ordine  allo  schema di contratto di programma tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato
S.p.a.   2001-2005,   subordinatamente   all'accoglimento  di  talune
osservazioni;
  Vista  la  nota  con  la  quale  il  Ministro dei trasporti e della
navigazione   ha   trasmesso  i  pareri  espressi  dalle  commissioni
parlamentari   e   la  stesura  aggiornata  del  suddetto  schema  di
contratto,  rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da
questo Comitato;
  Considerato  che,  con  delibera  in  data  13 marzo  1996,  questo
Comitato  aveva autorizzato, a valere sulle risorse di cui alla legge
1o marzo  1996, n. 64, il finanziamento di 80 miliardi di lire per la
realizzazione   della   seconda   fase   del  raddoppio  della  linea
ferroviaria  Palermo-Punta  Raisi  e  segnatamente del tratto Palermo
Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio;
  Considerato  che,  in vista della stipula dell'accordo di programma
quadro  per  il trasporto ferroviario con la regione Sicilia, le F.S.
S.p.a.  hanno indicato le modalita' puntuali di utilizzo del suddetto
finanziamento,  che  -  come  anche  precisato dalla Societa' in nota
2 aprile  2001  -  verra'  destinato  alla  realizzazione delle opere
costituenti  la  tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella
del  palazzo  di  Giustizia  si  che  questo Comitato, con successiva
delibera, procedera' alla definitiva assegnazione del contributo;
  Considerato  che  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone per il
2001 stanziamenti per contributi ed indennizzi in conto esercizio non
allineati  ai  livelli  previsti  nel  piano di impresa sulla base di
costi   efficienti   e   considerato   che  tale  scostamento  appare
suscettibile  di  incidere  negativamente sul processo di risanamento
della societa';
  Ritenuto  di  reiterare,  nel  presente  parere, le raccomandazioni
formulate  nella  delibera  n. 2/2001 che delineano le fasi attuative
dello stipulando contratto di programma;
  Prende atto:
    che  lo  schema  di  contratto  di  programma da stipulare tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato
S.p.a.   per  il  quinquennio  2001-2005,  nella  stesura  aggiornata
esaminata  nell'odierna  seduta,  in  linea  di principio riflette le
indicazioni  formulate  nella  delibera  n.  2/2001  e prende atto in
particolare che:
      sotto  l'aspetto  della  regolazione dell'esercizio lo schema -
pur   non   indicando   esplicitamente  gli  obiettivi  specifici  di
efficientamento  in  termini  di  riduzione del costo/chilometro - si
colloca  nel  contesto  del  processo di progressiva liberalizzazione
nell'utilizzo   della  rete,  chiaramente  delineato  nelle  delibere
richiamate  in  premessa,  ed  e' improntato a principi che si stanno
sempre  piu'  generalizzando  nel  settore  dei  servizi  di pubblica
utilita',   avviando  un  processo  di  razionalizzazione  in  quanto
predetermina  gli  oneri  di  manutenzione  ordinaria, includendo - a
titolo   cautelativo  -  a  decorrere  dal  2002  importi  per  oneri
concessori  e  relative  tasse concessionali connessi all'uso di beni
demaniali;
      circoscrive  le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e
degli  indennizzi  specificati  alla  lettera  b)  del punto 7.3 alle
ipotesi  di  aumento degli oneri di servizio pubblico, di apertura di
nuove  tratte  e/o  impianti  e  di modifica dell'entita' degli oneri
concessori,  cioe'  ad ipotesi di modifiche di programma e comunque a
fatti non riconducibili all'operato del gestore;
      riferisce  forme  di  conguaglio ex post solo ai contributi per
extra-costi, che - stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio
a  costi  di circolazione efficientata - restano a carico dello Stato
in  correlazione  alle  attuali  inefficienze infrastrutturali (K1) e
alle  insufficienze  tecnologiche  della rete (K2), nelle ipotesi che
gli  investimenti  previsti  nel  contratto di programma 1994-2000 ed
idonei  a  rimuovere  tali  inefficienze  non vengano realizzati alle
scadenze  previste,  fermo  restando  che  per contro, se le opere di
efficientamento sono completate nei termini, la riduzione degli oneri
correlati   a  tali  extra-costi  opera  automaticamente  secondo  le
scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di programma;
      mira  ad assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri
servizi  di  pubblica  utilita',  che  gli  incrementi  dei  costi di
gestione restino contenuti entro il tasso di inflazione programmato;
      sotto  l'aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i
contenuti  del menzionato "Nuovo piano generale dei trasporti e della
logistica" e in particolare;
      esplicita, all'art. 4, che la Societa' direttamente partecipata
dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  ed  alla quale il Ministero per ultimo citato trasferira'
le ulteriori risorse stanziate dalle leggi finanziarie sotto forma di
aumento  di  capitale,  provvedera',  a  sua  volta,  a trasferire le
risorse  stesse  alla  costituenda societa' da essa controllata sotto
analoga forma di aumento di capitale sociale;
      presuppone che l'attuazione del nuovo contratto di programma si
sviluppi  in  parallelo  al  completamento del programma previsto dal
contratto  di  programma 1994-2000, anche se gli investimenti inclusi
nel  piano  di  impresa  per  incrementi di costo rispetto alle stime
iniziali  e  per  completamento  di  fasi gia' avviate nell'ambito di
detto  contratto  vengono  riportati nella tabella 2 dello stipulando
contratto ed anche se il relativo costo, stimato in 7.800 miliardi di
lire,  viene  computato  tra  gli  oneri da fronteggiare con il nuovo
contratto;
      riporta, tra le fonti di copertura del programma complessivo di
investimenti,   anche   gli   stanziamenti  disposti  per  specifiche
finalita'  dalle leggi richiamate all'art. 145, comma 78, della legge
n. 388/2000;
      include  nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per
un  costo  aggiuntivo  di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in
attuazione  delle  indicazioni  formulate  da  questo  Comitato nella
delibera  n.  111/2000,  alcuni  degli  interventi  solo parzialmente
finanziati  con  il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000 a
causa della riduzione degli stanziamenti originari;
      postula  la  prosecuzione  del  rapporto  convenzionale  con la
T.A.V.  S.p.a.  per  la  realizzazione del programma "alta capacita'"
sulla  base  delle  stime  del  piano d'impresa riportate in apposita
tabella,  prosecuzione  che ovviamente e' da intendere nei termini di
cui all'art. 131 della legge n. 388/2000;
      individua  gli  investimenti da effettuare nell'arco di vigenza
del  contratto, rispettivamente, per manutenzione straordinaria della
rete,  per  ricerca-sperimentazione  ed adeguamento della rete stessa
alle   specifiche   tecniche   dell'interoperabilita'   del   sistema
ferroviario  transeuropeo  ad  alta velocita' nonche' per progetti di
miglioramento  della  sicurezza delle lunghe gallerie o per programmi
di risanamento acustico e ambientale;
      per  il  programma  complessivo  di  cui agli alinea precedenti
presenta un costo residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di
lire  -  ivi  incluso  il  fabbisogno aggiuntivo per il completamento
degli  interventi  di  cui al contratto di programma 1994/2000, ma al
netto  dell'onere  di  realizzazione  delle  tratte prioritarie delle
linee  ad  alta capacita' Milano-Genova e Milano-Venezia indicate nel
testo - a fronte di una disponibilita' di 7.000 miliardi di lire, che
nell'occasione   viene   ripartita   tra   le  diverse  tipologie  di
intervento;
      contiene  quindi,  oltre  agli  impegni  correlati alle risorse
recate  dalla  citata  legge  n.  388/2000, indicazioni per ulteriori
investimenti  cui e' da riconoscere carattere meramente programmatico
e  che  potranno  trovare  attuazione  nei  limiti  delle  risorse di
bilancio   stanziate  dalle  leggi  finanziarie  per  ciascuna  delle
annualita' successive e/o di altre risorse comunque disponibili;
      circoscrive  l'utilizzo delle risorse destinate al programma di
riqualificazione  delle  stazioni  medio-grandi alle opere essenziali
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
  Prende altresi' atto:
    che  lo schema di contratto, nella stesura esaminata nell'odierna
seduta,  prevede  che tra l'altro, in sede di revisione del contratto
di  programma  ai  sensi  dell'art.  3,  sia conferita priorita' agli
interventi  attuativi  di  impegni  anche  temporalmente  scanditi in
accordi  internazionali, includendo esplicitamente, in relazione alle
indicazioni  delle Camere, tra le priorita' da realizzare nell'ambito
del  programma  "valichi", ricompreso nella tabella 3, gli interventi
di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo collegamento
ferroviario   Torino-Lione,   nonche'  l'ammodernamento  della  linea
Trieste-Lubiana   per   il   quale   sono   peraltro   da   risolvere
preliminarmente  talune  problematiche connesse all'avvenuto processo
di  societarizzazione,  vertendosi in tema di investimenti su beni di
terzi;
    che  lo  schema,  del  pari  in relazione alle osservazioni delle
commissioni  parlamentari,  riserva  alla realizzazione del Centro di
Osmannoro  le risorse che l'originaria stesura dello schema destinava
al Centro suddetto ed all'ulteriore fase di potenziamento tecnologico
della  stazione  di  Firenze SMN si' che la necessita' di reperire la
copertura  finanziaria  per  quest'ultimo intervento ha comportato la
rimodulazione delle assegnazioni di cui alla tabella 8;
    che  le  altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle
suddette  commissioni  trovano  la necessaria risposta nei meccanismi
previsti   dallo  schema  di  contratto  ed  intesi  a  garantire  il
monitoraggio degli impegni presi e la rendicontazione delle attivita'
svolte  da  parte  del  gestore dell'infrastruttura, mentre ulteriori
considerazioni  anche su specifici interventi restano assorbite dalle
indicazioni  gia'  contenute  nella  stesura  originaria dello schema
stesso;
    che  in sede di predisposizione del testo definitivo dello schema
di  contratto  di  programma  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione   ha   previsto,  anche  in  relazione  all'insufficiente
copertura finanziaria, che venga redatto un piano di priorita' per le
tre   tipologie   di   investimenti  considerate  e  che  nella  fase
istruttoria si e' pervenuti ad una diversa formulazione del punto 6.3
al fine di conferire maggiore pregnanza alle procedure di valutazione
previste dallo schema;
    che  in  sede  istruttoria  e' emersa altresi' la opportunita' di
depennare  il  comma  2  dell'art.  12  e  di  traslare  le  relative
indicazioni   nel   suddetto   piano  di  priorita'  allorche'  sara'
disponibile  il  programma operativo nazionale trasporti nel contesto
del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo scopo di assicurare
la   massima  trasparenza  delle  modalita'  di  utilizzo  dei  fondi
comunitari;
    che  la  finalizzazione  del contributo assegnato al collegamento
Palermo-Punta  Raisi  di cui in premessa ha comportato modifica della
relativa    copertura    finanziaria,    con    relativa    riduzione
dell'"ulteriore fabbisogno" esposto nella tabella 2;
  Esprime parere favorevole:
    in  relazione  a quanto sopra rilevato, sullo schema di contratto
di  programma  tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  per  il  quinquennio  2001-2005 nella
stesura esaminata nell'odierna seduta;
  Raccomanda:
    che nell'attuazione del programma degli investimenti sia prestata
massima  attenzione  ai  temi  inerenti la tutela della sicurezza, al
fine  di assicurare il piu' alto livello di protezione dei lavoratori
e degli utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche
i  profili  ambientali,  in  linea con le raccomandazioni di cui alla
richiamata   delibera  n.  1/2001  relativa  al  piano  generale  dei
trasporti e della logistica;
    che  in  linea generale venga effettivamente realizzato, da parte
del gestore, un significativo miglioramento della capacita' di spesa,
con  particolare riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito
del   citato  programma  operativo  nazionale  trasporti  che  verra'
predisposto   nel   contesto   del  quadro  comunitario  di  sostegno
2000-2006;
    che   nell'ambito   della  realizzazione  del  sistema  di  "alta
capacita'", riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data
priorita'  agli  interventi  sui  nodi  e  sulle  tratte  sature e al
potenziamento del corridoio merci medio-padano, realizzando anche gli
adeguamenti e le connessioni necessari;
    che vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un
ottimale   utilizzo   della   capacita'  esistente,  con  particolare
riferimento ai valichi alpini;
  Impegna:
    il Ministro dei trasporti e della navigazione:
      a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri
e  le  procedure  per l'allocazione delle tracce da parte del gestore
dell'infrastruttura  in relazione all'avvenuto rilascio delle licenze
per  l'attivita'  di  trasporto in ambito nazionale, anche al fine di
determinare,  alla luce - tra l'altro - delle previsioni dell'atto di
concessione,   standard   e   parametri   di   qualita'  dei  servizi
dell'infrastruttura  e della loro utilizzazione, nonche' modalita' di
ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri;
      a   monitorare   il   programma  d'investimenti  relativo  alla
soppressione  dei passaggi a livello previsti dall'art. 1 della legge
8 ottobre  1998,  n.  354, al fine di assicurare il completamento del
programma stesso;
      ad  approfondire,  in fase di attuazione del piano generale dei
trasporti  e  della  logistica  ed  in  correlazione  al  progressivo
trasferimento  di funzioni e compiti alle regioni, in contraddittorio
con  le  regioni  stesse, il problema dell'imputazione degli oneri di
gestione delle infrastrutture ferroviarie non ricomprese nel "sistema
nazionale  integrato  trasporti",  cioe'  non  incluse  nella rete di
interesse   nazionale   di   cui   lo  Stato  deve  garantire,  anche
finanziariamente, la funzionalita';
      il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  a  definire la destinazione dei proventi delle dismissioni
di  cui all'art. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in data 18 marzo 1999 sul "risanamento delle Ferrovie dello
Stato",  in  relazione  alle  indicazioni  contenute  nella direttiva
stessa;
    entrambi i Ministri;
    per quanto concerne la regolazione:
      a  stabilire  gli  obiettivi specifici di efficientamento della
gestione dell'infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in
premessa  riferisce  gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello
Stato  S.p.a.  a  livello  aggregato,  stabilendo  tali  obiettivi in
termini  di  riduzione del costo/chilometro e precisando le modalita'
di  verifica sul raggiungimento degli obiettivi stessi e le misure da
adottare in caso di scostamento;
      a valutare l'adozione di misure atte a ripristinare, in sede di
quantificazione  degli  stanziamenti per contributi all'esercizio, il
criterio del rispetto dei costi efficienti;
      a  definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi
in  uso  alla  Societa', fermo restando che quest'ultima procedera' a
detrarre   dall'importo   complessivo  degli  oneri  di  manutenzione
ordinaria  la  quota  degli  oneri  concessori e delle relative tasse
esposta nella citata tabella 1 che risulti comunque non dovuta;
    per quanto concerne il programma degli investimenti:
      a  sottoporre,  entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di
questo  Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle
singole  annualita',  il piano di priorita' degli investimenti per le
tre  tipologie  riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in
un  contesto organico che evidenzi anche, sulla base del dato storico
o di altro criterio puntualmente indicato, la modulazione annua delle
altre voci di spesa sopra richiamate;
      a  far  predisporre  dal  gestore dell'infrastruttura, entro il
28 febbraio  2002,  la  stesura  definitiva del piano delle priorita'
sulla  base  delle  risultanze  dei  dossier  di  valutazione redatti
secondo  l'apposita metodologia approvata dal Ministero dei trasporti
e  della  navigazione  -  d'intesa  con  il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica - fermo restando che il
programma  di  investimenti  verra'  attuato nel limite delle risorse
disponibili  per  ciascuna  annualita':  detto  piano dovra' altresi'
individuare,  in  relazione  alle indicazioni del programma operativo
nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli
investimenti  relativi  alle regioni dell'obiettivo 1, da considerare
aggiuntivi,   e  l'entita'  delle  risorse  comunitarie  destinata  a
ciascuno di essi;
      a  sottoporre,  nei sessanta giorni successivi, il piano di cui
sopra all'approvazione di questo Comitato;
      a sottoporre alla propria approvazione gli addendum con i quali
saranno  allocati  gli  ulteriori  apporti  al  capitale sociale e le
rimodulazioni  del  piano  di  cui  sopra che risultino necessarie in
relazione  a  stanziamenti  recati  dalla legge finanziaria in misura
inferiore   al  fabbisogno  indicato  nel  piano  stesso  per  l'anno
considerato,  sempre  che la copertura del residuo non sia assicurata
con  altre  disponibilita',  nonche'  gli eventuali aggiornamenti del
piano  di  cui  trattasi  conseguenti alle revisioni del contratto di
programma di cui all'art. 3;
      a  valutare  con particolare attenzione - anche avvalendosi del
supporto   dell'unita'   tecnica   finanza   di  progetto,  istituita
nell'ambito  di  questo Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144 - il progetto "alta capacita'" in vista dell'individuazione di
forme  di  copertura del costo relativo atte a contenere del progetto
stesso,   nonche'   a   valutare  la  rispondenza  dei  parametri  di
riferimento   per   il   calcolo  degli  interessi  intercalari  alle
condizioni di mercato;
      ad  avviare  una riflessione congiunta sull'attuazione di forme
di  monitoraggio  che  investano  i vari profili di completamento del
contratto di programma 1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto,
ivi incluso il rispetto dei tempi programmati;
      ad  assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al
settore  delle  infrastrutture  ferroviarie, da stipulare nell'ambito
delle  intese  istituzionali  di  programma,  siano  coerenti  con  i
contenuti  del  contratto  di  programma  all'esame  e della presente
delibera;
    per quanto concerne l'informativa:
      a  calendarizzare  in  modo  unitario  l'inoltro  di  relazioni
periodiche da parte della Societa', secondo modalita' che i Ministeri
suddetti  definiranno,  in  modo  da  creare un flusso sistematico ed
organico di informazioni che consenta alle menzionate amministrazioni
di  assolvere  in  modo sinergico ai rispettivi compiti di istituto e
realizzare,  tra  l'altro, l'intesa prevista dalla delibera di questo
Comitato  in  data  12 agosto  1992,  meglio specificata in premessa,
fermo  restando  l'onere,  per  il  Ministero  dei  trasporti e della
navigazione,   di  estendere  sistematicamente  l'invio  dell'annuale
relazione al Parlamento a questo Comitato.
        Roma, 4 aprile 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco