L'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati,  calcolato  con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992,  n.  81,  da applicarsi per l'anno 2001 ai sensi degli articoli
65,  comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
pari  al  2,6  per  cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio
2001).
    Pertanto:
      a) l'assegno  mensile  per il nucleo familiare da corrispondere
agli  aventi  diritto  per  l'anno  2001,  se  spettante nella misura
intera,  e'  pari  a  L. 208.483; per le domande relative al medesimo
anno,  il  valore  dell'indicatore  della  situazione  economica, con
riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari
a L. 37.526.976;
      b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi
diritto  per  le  nascite,  gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza  affidamento  dal  1o gennaio  2001  al  31 dicembre  2001,  se
spettante  nella misura intera, e' pari a L. 500.000, per complessive
L.   2.500.000,   ai  sensi  dell'art.  80,  comma  11,  della  legge
23 dicembre  2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli
affidamenti  preadottivi  e  alle adozioni senza affidamento avvenuti
nel  corso  dell'intero  anno  2001,  il valore dell'indicatore della
situazione  economica, con riferimento a nuclei familiari composti da
tre componenti, e' pari a L. 52.120.800.
    Le   operazioni   di   riparametrazione   dell'indicatore   della
situazione  economica dei nuclei familiari con diversa composizione e
il  calcolo  della  misura  dei  benefici  da erogare sono effettuati
secondo  le  procedure  di cui all'allegato A al decreto del Ministro
per  la  solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452. Per l'assegno
per  il  nucleo  familiare  da  erogare  per  l'anno  2001 si applica
altresi'  la disposizione di cui all'art. 80, comma 4, della legge n.
388 del 2000.
    Per  gli  assegni  per il nucleo familiare da erogare per il 2000
(per  i  procedimenti  in  corso)  continuano  ad applicarsi i valori
previsti  per il medesimo anno 2000. Per gli assegni di maternita' da
erogare  per  le  nascite,  gli affidamenti preadottivi e le adozioni
senza  affidamento  avvenuti  dal  1o luglio 2000 fino al 31 dicembre
2000   continuano   ad  applicarsi  i  seguenti  valori:  assegno  di
maternita',  se spettante nella misura intera, pari a L. 300.000, per
complessive  L. 1.500.000; indicatore della situazione economica, con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti, L. 50.800.000.