IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato, con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera del Consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 17 marzo 2001 n. 5 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 27 marzo 2001, n. 147, area D/PA; Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 5 maggio 2001 al 30 settembre 2001 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 23 luglio al 24 agosto 2001 e' altresi' vietato l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.