IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35, del decreto-legge 1o otto-bre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;
  Vista  l'istanza  della  ditta  -  S.p.a.  Keller Elettromeccanica,
tendente  ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore
dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il decreto direttoriale datato 8 febbraio 2001 n. 29541, con
il  quale  e' stata autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 2000 al
23 novembre  2000, la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
  Considerato  che  per il suddetto provvedimento, in applicazione di
quanto  disposto  dall'art.  7,  comma 1, della legge n. 236/1993, e'
stata  erroneamente  applicata  la  decurtazione  del trattamento per
presentazione tardiva dell'istanza decorrente dal 24 maggio 2000;
  Preso  atto che, dalla documentazione agli atti l'effettiva data di
presentazione  risulta essere quella del 24 giugno 2000, di invio con
raccomandata  postale, e non quella del 27 giugno 2000, di protocollo
presso  la  direzione  provinciale  competente, per cui la domanda e'
stata  presentata nei termini di cui al citato art. 7, comma 1, della
legge n. 236/1993;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  annullare  e  sostituire il citato
provvedimento  dell'8 febbraio  2001 al fine di ripristinare l'esatto
periodo semestrale richiesto dall'azienda;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni   in   premessa  esplicitate  ed  a  seguito
dell'approvazione   del   programma  di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Keller  Elettromeccanica,  con sede in Villacidro (Cagliari),
unita'  di  Villacidro  (Cagliari),  per  un  massimo  di  140 unita'
lavorative per il periodo dal 24 maggio 2000 al 23 novembre 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24 giugno  2000  con decorrenza
24 maggio 2000.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
8 febbraio 2001 n. 29541.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi