IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o otto-bre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta - Scarl Sudgessi, tendente ad ottenere
la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000 con il quale
e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 19 settembre 2000, e
successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 13 agosto
1999, il suddetto trattamento;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato
19 settembre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Scarl Sudgessi con sede in Caltanissetta, unita' di
Campofranco (Caltanissetta), per un massimo di 9 unita' lavorative
per il periodo dal 13 agosto 2000 al 12 febbraio 2001.
Istanza aziendale presentata il 23 settembre 2000 con decorrenza
13 agosto 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi