IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista   la   legge   5 novembre   1968,   n.   1115,  e  successive
modificazioni, ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Simar  -  Societa'  metalli
Marghera   (Venezia),   tendente   ad   ottenere   la  proroga  della
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2001 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, e successivi,
con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 5 agosto 1998, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio
2001, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Simar - Societa' metalli Marghera, con sede in Porto Marghera
(Venezia),  unita'  di  Porto Marghera, per un massimo di centotrenta
unita'  lavorative,  per  il periodo dal 5 febbraio 2000 al 16 maggio
2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  20  marzo 2000 con decorrenza 5
febbraio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi