IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4, dell'art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della societa' S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa,
inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  1o  febbraio  2001, che unitamente al contratto di solidarieta'
per  riduzione  di orario di lavoro, costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti oo.ss.
dei  lavoratori in data 28 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di
12  mesi,  decorrente  dal  1o  gennaio  2001,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali,  come previsto dal
contratto  collettivo  nazionale  del dolciario, industria alimentare
applicato,  a  24  ore  medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori pari a 39 unita' su un organico complessivo di
76 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.a.s.  Aurelio  Menozzi  &  R.  De  Rosa,  con  sede in Montesilvano
Spiaggia  (Pescara)  unita'  di  Atri  (Teramo), per i quali e' stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 39 unita', su un organico complessivo di 76 unita'.