IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del
10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.p.a. Carle & Montanari tendente ad
ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 2001 con il quale
e' stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione
aziendale della summenzionata ditta;
Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e successivi,
con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1o settembre 1998, il
suddetto trattamento;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione della proroga del programma di
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale
datato 26 febbraio 2001, e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carle & Montanari, con sede in
Milano, unita' di Milano, Quinto Stampi - Rozzano (Milano), per un
massimo di 17 unita' lavorative per il periodo dal 1o settembre 2000
al 28 febbraio 2001,
Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza
1o settembre 2000 delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi