IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione

  Vista  la  domanda  in data 20 maggio 1992 con la quale la societa'
Sanpellegrino  S.p.a.,  con sede in Milano, via Castelvetro n. 17-23,
ha  chiesto  la  revisione  ai fini della conferma del riconoscimento
dell'acqua  minerale  naturale denominata "San Pellegrino" che sgorga
nell'ambito  della  concessione  mineraria "Sorgenti San Pellegrino",
sita in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 27 ottobre 1999, del 22 novembre 2000 e del
30 gennaio  2001  secondo  cui  sulle  etichette  dell'acqua minerale
naturale  "San  Pellegrino"  possono  essere  riportate  le  seguenti
diciture:  "Puo'  avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione
urinaria  dell'acido  urico. Puo' favorire le funzioni epatobiliari",
con  riserva di confermare la dicitura "Stimola la digestione" solo a
seguito  della  presentazione di apposito studio clinico sperimentale
effettuato con l'uso di tecniche appropriate;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermato  il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San
Pellegrino",  che  sgorga  nell'ambito  della  concessione  mineraria
"Sorgenti  San  Pellegrino",  sita  in comune di San Pellegrino Terme
(Bergamo).