IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica
dell'accordo  internazionale,  firmato  a  Roma il 25 marzo 1957, per
l'istituzione delle Comunita' europee;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995,  concernente  l'organizzazione  comune del mercato del riso che
fissa  il  prezzo  d'intervento  del risone, modificato da ultimo dal
Reg.to (CE) n. 1667/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995 che fissa la qualita' tipo del riso;
  Visto  il regolamento (CE) della Commissione n. 708/98 del 30 marzo
1998  relativo  alla  presa  in  consegna  del  risone da parte degli
organismi  di  intervento e alla fissazione degli importi correttori,
delle maggiorazioni  e  delle  detrazioni da applicare, modificato da
ultimo  dal regolamento (CE) della Commissione n. 691/99 del 30 marzo
1999;
  Visto   il  regolamento  (CEE)  n.  147/91  della  Commissione  del
22 gennaio  1991  che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le
perdite  quantitative  di  prodotti  agricoli giacenti all'intervento
pubblico,  modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della
Commissione del 16 marzo 1992;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   2148/96   della  Commissione
dell'8 novembre  1996  che  stabilisce  le  norme di valutazione e di
controllo   dei  quantitativi  di  prodotti  agricoli  in  regime  di
intervento  pubblico,  modificato  da  ultimo dal regolamento (CE) n.
808/99 della Commissione del 16 aprile 1999;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   75/91   della   Commissione
dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per
la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2351/91  della  Commissione  del
30 luglio  1991,  che  definisce  le  modalita'  di acquisto del riso
detenuto   da   organismi   di  intervento  per  forniture  di  aiuto
alimentare;
  Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990,  che  determina  gli elementi da prendere in considerazione nei
conti  annuali  per  i  finanziamenti,  da  parte  del  Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  di garanzia, sezione "garanzia", delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3597/90  della  Commissione  del
12 dicembre  1990,  relativo  alle  norme  contabili  per  misure  di
intervento  implicanti  l'acquisto,  il magazzinaggio e la vendita di
prodotti  agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato
da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.  1392/97 della Commissione del
18 luglio 1997;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre
1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2808/98  della  Commissione  del
22 dicembre   1998,   recante  modalita'  d'applicazione  del  regime
agromonetario  dell'euro  nel  settore agricolo, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1410/99 della Commissione del 29 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 27 ottobre 1967, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione  delle  norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  31 maggio 1996, con il quale
l'Ente  nazionale  risi  e' stato riconosciuto organismo pagatore per
conto   della   Comunita'  europea  per  l'applicazione  delle  norme
comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare,  accettato  e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le
norme  che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti  ad  esso affidati per la campagna di commercializzazione del
riso 2000/2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'espletamento  degli  incarichi  di cui ai decreti ministeriali
27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale
risi  e'  tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione
del  riso  2000/2001,  le  norme  dell'atto disciplinare, accettato e
sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.
  Il   presente   decreto  e  l'allegato  atto  disciplinare  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2001


                                 Il Ministro delle politiche
                                     agricole e forestali
                                        Pecoraro Scanio

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
   e della programmazione economica
                 Pagano

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001
Ministeri  delle  attivita'  produttive,  registro  n.  1,  Politiche
agricole e forestali, foglio n. 109