IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103, riguardante
il  recepimento  della direttiva 90/388/CE, relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n.  420,  con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante le
caratteristiche   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  servizi  di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del
17 gennaio  1995  sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni
COM 96/C329/01;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  Visto  il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, riguardante
l'attuazione  della  direttiva  94/46/CE  che  modifica  le direttive
88/301/CEE  e  90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via
satellite;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazione;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   relativo   al  regolamento  di  attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle telecomunicazioni ed in particolare:
l'art.  7,  comma  13,  che  demanda ad un decreto del Ministro delle
comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro  della  giustizia,
l'approvazione  del  listino  secondo  il quale vengono remunerate le
prestazioni   relative   alle   richieste  di  intercettazioni  e  di
informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del 4 dicembre 1997,
recante  disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  n.  217/99  del  22 settembre  1999  "Disposizioni  in
materia  di licenze individuali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 20 ottobre 1999;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  n.  467/00/CONS  del  19 luglio 2000, "Disposizioni in
materia   di  autorizzazioni  generali",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  n.  657/00/CONS  del  4 ottobre 2000, "Disposizioni in
materia  di licenze generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 24 ottobre 2000;
  Vista  la  legge  20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per
il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il  risanamento  di  impianti
radiotelevisivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato il listino relativo alle prestazioni obbligatorie
per gli organismi di telecomunicazioni, redatto per tipologie e fasce
quantitative,  come previsto dal comma 13 dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
  2.   Al  contenuto  del  listino  si  attengono  gli  organismi  di
telecomunicazioni di seguito elencati:
    a) operatori di rete di accesso per comunicazioni fisse;
    b) operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili;
    c) operatori   di   rete  di  accesso  per  comunicazioni  mobili
satellitari;
    d) operatori di trasporto per comunicazioni nazionali;
    e) operatori di trasporto per comunicazioni internazionali.