IL COMITATO ISTITUZIONALE VISTO: - la legge 18 maggio 1989, n.183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni; - la legge 4 agosto 1989, n.283, recante "Provvedimenti argenti per lei lotta alt 'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti"; - il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela dalle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche ed integrazioni; RICHIAMATE: - la propria deliberazione n12/96 del 15 aprile 1996, con cui questo Comitato ha approvato la "Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici nel bacino del fiume Po"; - la propria deliberazione n.24/98 del 14 ottobre 1998, con la quale questo Comitato ha approvato il "Piano delle direttive e degli interventi urgenti per la lotta all'eutrofi'zzazione delle acque interne e del mare Adriatico"; PREMESSO CHE: - la legge 18 maggio 1989, n. 183, individua nel Piano di bacino lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato; - l'art. l7, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 al comma 6 ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; - l'art. 2-bis della legge 4 agosto 1989, n. 283, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualita' delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico di nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti, dispone che le Autorita' di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico approvino uno schema previsionale e programmatico riguardante gli interventi piu' urgenti; - la tutela della qualita' delle acque del bacino del fiume Po rappresenta un obiettivo strategico di Piano e che il recupero qualitativo delle acque del bacino padano e' fondamentale anche per l'influenza determinante degli apporti padani sulla fascia costiera del Mare Adriatico, ove l'insorgenza dei fenomeni di eutrofizzazione provoca danni alla pesca e al turismo, condizionando fortemente i livelli qualitativi delle acque costiere; - con propria deliberazione n. 12/96, in (data 15 aprile 1996, ha approvato la "Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici nel bacino del Po", essendo dimostrato che l'inquinamento da fonti diffuse modifica la qualita' delle acque superficiali, oltre che sotterranee del bacino, contribuendo all'insorgenza del fenomeno eutrofico anzidetto; - data la rilevanza del fenomeno dell'eutrofizzazione, il discreto stato delle conoscenze disponibili e le azioni gia' intraprese in merito allo stesso, l'Autorita' di bacino ha proceduto alla redazione del "Piano delle direttive e degli interventi urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque interne e del Mare Adriatico"; - con propria deliberazione n. 24, del 14 ottobre 1998, ha approvato il citato documento, che fornisce il quadro conoscitivo di riferimento a partire dal quale viene caratterizzato il fenomeno eutrofico nel bacino, delimitate le aree maggiormente interessate e indicate le principali strategie d'intervento, e ha dato mandato all'Autorita' di bacino, con il supporto di una Commissione tecnica, di provvedere alla realizzazione di un piano stralcio di settore sulla base di tale documento; - con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative, e' stato introdotto un nuovo strumento di pianificazione - il Piano di tutela delle acque - attraverso il quale sono programmate, per ogni bacino idrografico, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico; -l'art. 44 del citato decreto legislativo, in particolare, dispone che le Autorita' di bacino, sentite le Province e le Autorita' d'ambito, entro il 31 dicembre 2001 devono definire gli obiettivi e le priorita' di intervento a scala di bacino in funzione dei quali le Regioni elaborano e adottano il Piano di tutela; - in questo contesto, il Piano di bacino si pone come piano integrato direttore contenente i criteri generali e gli elementi di indirizzo per la tutela quali quantitativa delle risorse idriche a scala di bacino, assicurando il coordinamento con la pianificazione regionale nonche' uniformita' di azione nell'ambito del Piano di tutela; - l'Autorita' di bacino, pertanto, attraverso il Piano di bacino svolge una funzione di coordinamento e di garanzia reciproca tra le Regioni del bacino e la Provincia Autonoma di Trento, per rispondere alla necessita' di un raccordo strategico e di una sintesi trasversale tra i diversi comparti coinvolti, le problematiche e l'eterogeneita' del territorio, assicurando il coordinamento della pianificazione regionale nonche' uniformita' di azione nell'ambito dei Piani di tutela; - nella seduta del 26 ottobre 1999, questo Comitato ha avanzato una richiesta di chiarimenti circa i contenuti e i limiti di un piano stralcio di settore finalizzato al controllo dell'eutrofizzazione, in relazione ai citati Piani di tutela regionali; - in risposta a tale richiesta, la Commissione istituita per l'elaborazione del progetto di piano stralcio, nella seduta del 16 marzo 2000 ha dichiarato, tra l'altro, che l'impostazione del progetto consentira' di conseguire, a scala di bacino, l'unitarieta' dell'azione di governo e delle scelte di programmazione di interesse di piu' Regioni, in merito al controllo dell'eutrofizzazione, e di lasciare all'autonoma determinazione delle stesse le scelte delle azioni di specifico interesse per il territorio e le materie di propria competenza, pur nel rispetto delle condizioni fondamentali definite dagli obiettivi generali a scala di bacino; - questo Comitato ha accolto positivamente i chiarimenti formulati dalla Commissione condividendo impostazione generale e contenuti del Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione; VISTO: - il "Progetto di Piano stralcio per controllo dell'eutrofizzazione" (PsE), predisposto dal Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino di concerto con la Segreteria tecnica e con il supporto della Commissione tecnica, costituito dai seguenti elaborati: I. Relazione generale e relativo allegato: Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento; II. Norme di attuazione e relativi allegati: Allegato 1: Parte A: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po; Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini; Allegato 2 - Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; Allegato 3 - Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate; III. Fabbisogno finanziario; IV. Linee guida di intervento; CONSIDERATO CHE: - il PsE, ai sensi dell'art.17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha valore di Piano stralcio del Piano di bacillo del Po; - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 ter, il PsE garantisce la considerazione sistemica del territorio e dispone le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; - il PsE e' redatto secondo le finalita' e i contenuti di settore definiti dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative; - rispetto alle finalita' generali, il PsE definisce gli obiettivi a scala di bacino e le priorita' di intervento riferiti specificatamente al controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del Mare Adriatico, e che le Regioni, per le stesse finalita' recepiscono tali obiettivi e priorita' nell'ambito dei Piani di Tutela; - alle finalita' del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 11 novembre 1999, n. 463; - l'ambito territoriale di riferimento e' costituito dal bacino idrografico del fiume Po, cosi' come definito dal D.P.R. 1 giugno 1998 "Approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 244, del 19 ottobre 1998; - le prescrizioni del PsE saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle nonne speciali relative agli usi del territorio; per quanto visto, richiamato, premesso e considerato DELIBERA: ART. 1. E' adottato l'allegato "Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione" costituito dai seguenti elaborati: - Relazione generale e relativo allegato: Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento; - Norme di attuazione e relativi allegati; Allegato 1: Parte A: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per le sezioni strategiche dell'asta del fiume Po; Parte B: Concentrazioni massime ammissibili di fosforo per i Grandi laghi prealpini; Allegato 2 - Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili, di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; Allegato 3 - Tabelle per il calcolo dell'azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate; - Fabbisogno finanziario; - Linee guida di intervento.