IL COMITATO ISTITUZIONALE
VISTO:
   -  la  legge 18 maggio 1989, n.183 recante "Norme per il riassetto
organizzativo e
   funzionale  della  difesa  del  suolo"  e  successive modifiche ed
integrazioni;
   -  la  legge  4 agosto 1989, n.283, recante "Provvedimenti argenti
per lei lotta
   alt 'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per
l'eliminazione degli effetti";
   -   il   Decreto   legislativo  11  maggio  1999,  n.152,  recante
"Disposizioni   sulla   tutela   dalle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti   da   fonti   agricole"   e   successive   modifiche  ed
integrazioni;
   RICHIAMATE:
   -  la  propria  deliberazione  n12/96  del 15 aprile 1996, con cui
questo  Comitato  ha  approvato  la  "Direttiva  per  il contenimento
dell'inquinamento  provocato  dagli allevamenti zootecnici nel bacino
del fiume Po";
   -  la  propria  deliberazione  n.24/98 del 14 ottobre 1998, con la
quale  questo Comitato ha approvato il "Piano delle direttive e degli
interventi  urgenti  per  la  lotta  all'eutrofi'zzazione delle acque
interne e del mare Adriatico";
   PREMESSO CHE:
   -  la  legge 18 maggio 1989, n. 183, individua nel Piano di bacino
lo  strumento  mediante  il  quale  sono pianificate e programmate le
azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla  valorizzazione  del  suolo  e alla corretta utilizzazione delle
acque,  sulla  base  delle  caratteristiche  fisiche e ambientali del
territorio interessato;
   -  l'art. l7, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato
dall'art.  12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in
legge  4 dicembre 1993, n. 493 al comma 6 ter, prevede che i piani di
bacino  idrografico  possano  essere  redatti  e  approvati anche per
sottobacini  o  per stralci relativi a settori funzionali, che devono
costituire  fasi  interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello
stesso   articolo,   garantendo   la   considerazione  sistemica  del
territorio  e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
   -  l'art.  2-bis  della  legge  4  agosto  1989,  n.  283, recante
provvedimenti  urgenti  per  la lotta all'eutrofizzazione delle acque
costiere  del  mare  Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, al
fine di fermare il progressivo degrado della qualita' delle acque del
Mare  Adriatico  e  perseguire  la  riduzione del carico di nutrienti
sversati  a  mare  e  degli  altri fattori inquinanti, dispone che le
Autorita'  di  bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel
Mare  Adriatico  approvino  uno  schema  previsionale e programmatico
riguardante gli interventi piu' urgenti;
   -  la  tutela  della  qualita' delle acque del bacino del fiume Po
rappresenta  un  obiettivo  strategico  di  Piano  e  che il recupero
qualitativo  delle  acque del bacino padano e' fondamentale anche per
l'influenza  determinante  degli apporti padani sulla fascia costiera
del  Mare Adriatico, ove l'insorgenza dei fenomeni di eutrofizzazione
provoca  danni  alla  pesca  e al turismo, condizionando fortemente i
livelli qualitativi delle acque costiere;
   -  con propria deliberazione n. 12/96, in (data 15 aprile 1996, ha
approvato   la   "Direttiva  per  il  contenimento  dell'inquinamento
provocato  dagli  allevamenti  zootecnici nel bacino del Po", essendo
dimostrato  che  l'inquinamento da fonti diffuse modifica la qualita'
delle   acque   superficiali,   oltre  che  sotterranee  del  bacino,
contribuendo all'insorgenza del fenomeno eutrofico anzidetto;
   - data la rilevanza del fenomeno dell'eutrofizzazione, il discreto
stato  delle  conoscenze  disponibili  e le azioni gia' intraprese in
merito allo stesso, l'Autorita' di bacino ha proceduto alla redazione
del  "Piano  delle  direttive e degli interventi urgenti per la lotta
all'eutrofizzazione delle acque interne e del Mare Adriatico";
   -  con  propria  deliberazione  n.  24,  del  14  ottobre 1998, ha
approvato  il citato documento, che fornisce il quadro conoscitivo di
riferimento  a  partire  dal  quale  viene caratterizzato il fenomeno
eutrofico  nel  bacino, delimitate le aree maggiormente interessate e
indicate  le  principali  strategie  d'intervento,  e ha dato mandato
all'Autorita'  di bacino, con il supporto di una Commissione tecnica,
di  provvedere  alla  realizzazione  di  un piano stralcio di settore
sulla base di tale documento;
   -  con  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive
disposizioni  correttive  e integrative, e' stato introdotto un nuovo
strumento  di  pianificazione  -  il  Piano  di  tutela delle acque -
attraverso il quale sono programmate, per ogni bacino idrografico, le
misure  necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema
idrico;
   -l'art. 44 del citato decreto legislativo, in particolare, dispone
che  le  Autorita'  di  bacino,  sentite  le  Province e le Autorita'
d'ambito,  entro  il 31 dicembre 2001 devono definire gli obiettivi e
le priorita' di intervento a scala di bacino in funzione dei quali le
Regioni elaborano e adottano il Piano di tutela;
   -  in  questo  contesto,  il  Piano  di  bacino si pone come piano
integrato  direttore  contenente i criteri generali e gli elementi di
indirizzo  per  la  tutela quali quantitativa delle risorse idriche a
scala  di  bacino, assicurando il coordinamento con la pianificazione
regionale  nonche'  uniformita'  di  azione  nell'ambito del Piano di
tutela;
   -  l'Autorita'  di bacino, pertanto, attraverso il Piano di bacino
svolge  una  funzione di coordinamento e di garanzia reciproca tra le
Regioni  del bacino e la Provincia Autonoma di Trento, per rispondere
alla   necessita'   di  un  raccordo  strategico  e  di  una  sintesi
trasversale  tra  i  diversi  comparti  coinvolti, le problematiche e
l'eterogeneita'  del  territorio,  assicurando il coordinamento della
pianificazione  regionale  nonche'  uniformita' di azione nell'ambito
dei Piani di tutela;
   -  nella  seduta  del 26 ottobre 1999, questo Comitato ha avanzato
una richiesta di chiarimenti circa i contenuti e i limiti di un piano
stralcio di settore finalizzato al controllo dell'eutrofizzazione, in
relazione ai citati Piani di tutela regionali;
   -  in  risposta  a  tale  richiesta,  la Commissione istituita per
l'elaborazione  del  progetto  di piano stralcio, nella seduta del 16
marzo  2000  ha  dichiarato,  tra  l'altro,  che  l'impostazione  del
progetto  consentira' di conseguire, a scala di bacino, l'unitarieta'
dell'azione  di governo e delle scelte di programmazione di interesse
di  piu'  Regioni,  in merito al controllo dell'eutrofizzazione, e di
lasciare  all'autonoma  determinazione  delle  stesse le scelte delle
azioni  di  specifico  interesse  per  il  territorio e le materie di
propria  competenza,  pur  nel rispetto delle condizioni fondamentali
definite dagli obiettivi generali a scala di bacino;
   - questo Comitato ha accolto positivamente i chiarimenti formulati
dalla  Commissione condividendo impostazione generale e contenuti del
Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione;
   VISTO:
   -    il    "Progetto    di    Piano    stralcio    per   controllo
dell'eutrofizzazione"   (PsE),   predisposto   dal  Comitato  tecnico
dell'Autorita'  di bacino di concerto con la Segreteria tecnica e con
il  supporto  della  Commissione  tecnica,  costituito  dai  seguenti
elaborati:
   I. Relazione generale e relativo allegato:
   Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento;
   II. Norme di attuazione e relativi allegati:
   Allegato 1:
   Parte  A:  Concentrazioni  massime  ammissibili  di fosforo per le
sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;
   Parte  B:  Concentrazioni  massime  ammissibili  di  fosforo per i
Grandi laghi prealpini;
   Allegato  2  -  Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino,
della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone
vulnerabili,  di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.
152 e successive modifiche;
   Allegato  3  -  Tabelle  per  il calcolo dell'azoto prodotto dalle
diverse tipologie animali allevate;
   III. Fabbisogno finanziario;
   IV. Linee guida di intervento;
   CONSIDERATO CHE:
   - il PsE, ai sensi dell'art.17, comma 6 ter, della legge 18 maggio
1989, n. 183, come modificato dall'art.12 del decreto legge 5 ottobre
1993,  n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha valore
di Piano stralcio del Piano di bacillo del Po;
   - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 ter,
il  PsE  garantisce  la  considerazione  sistemica  del  territorio e
dispone  le  opportune  misure  inibitorie e cautelative in relazione
agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
   -  il PsE e' redatto secondo le finalita' e i contenuti di settore
definiti  dagli  artt.  3  e  17  della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonche'  alle  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152 e successive disposizioni correttive e integrative;
   - rispetto alle finalita' generali, il PsE definisce gli obiettivi
a   scala   di   bacino   e   le  priorita'  di  intervento  riferiti
specificatamente  al  controllo  della  trofia  delle acque interne e
delle  acque  costiere  del  Mare Adriatico, e che le Regioni, per le
stesse  finalita'  recepiscono tali obiettivi e priorita' nell'ambito
dei Piani di Tutela;
   -  alle  finalita'  del  presente  Piano  provvede, per il proprio
territorio, la Provincia Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito
dall'art.5,  comma  3,  del  D.P.R.  22  marzo  1974,  n.  381,  come
sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 11 novembre 1999, n. 463;
   -  l'ambito  territoriale  di riferimento e' costituito dal bacino
idrografico  del  fiume  Po,  cosi' come definito dal D.P.R. 1 giugno
1998  "Approvazione  della  perimetrazione del bacino idrografico del
fiume  Po", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta
Ufficiale n. 244, del 19 ottobre 1998;
   -  le prescrizioni del PsE saranno inserite nel quadro conoscitivo
organizzato  del  sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli
strumenti  urbanistici  comunali  e  dei  vincoli  posti  dalle nonne
speciali relative agli usi del territorio;
   per quanto visto, richiamato, premesso e considerato

                              DELIBERA:
                               ART. 1.
   E'   adottato  l'allegato  "Progetto  di  Piano  stralcio  per  il
controllo dell'eutrofizzazione" costituito dai seguenti elaborati:
   - Relazione generale e relativo allegato:
   Allegato 1 - Quadro conoscitivo di riferimento;
   - Norme di attuazione e relativi allegati;
   Allegato 1:
   Parte  A:  Concentrazioni  massime  ammissibili  di fosforo per le
sezioni strategiche dell'asta del fiume Po;
   Parte  B:  Concentrazioni  massime  ammissibili  di  fosforo per i
Grandi laghi prealpini;
   Allegato  2  -  Criteri per l'omogeneizzazione, a scala di bacino,
della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone
vulnerabili,  di cui agli artt. 18 e 19 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.
152 e successive modifiche;
   Allegato  3  -  Tabelle  per  il calcolo dell'azoto prodotto dalle
diverse tipologie animali allevate; - Fabbisogno finanziario;
   - Linee guida di intervento.