IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la
rivalutazione dei beni delle imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli
articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni
dell'impresa;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita'
di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge 29
dicembre 1990, n. 408";
Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da
10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n.
58/2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modi e termini della rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli
enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di
pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione
nel bilancio dell'esercizio successivo.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati
di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che
esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio
o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro
il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione
del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilita', entro il termine indicato nel periodo
precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al
medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare
entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, cosi'
recitano:
"Art. 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
- 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art. 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con
esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le
partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.
Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione). - 1. La rivalutazione di cui all'art. 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art.
10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.
Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori valori
dei beni iscritti in bilancio, di cui all'art. 11, e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni
non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12,
comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.
Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12
possono essere applicate per il riconoscimento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei
maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.
Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16 (Modalita' attuative della rivalutazione). -
Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme
restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione".
- Gli articoli da 1 a 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 408, recante "Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche'
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento
tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per
la revisione delle agevolazioni tributarie", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990, cosi'
recitano:
"Art. 1 (Autorizzazione alla rivalutazione monetaria di
taluni beni di impresa). - 1. Le societa' per azioni e in
accomandita per azioni, le societa' a responsabilita'
limitata, le societa' cooperative, le aziende
municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che
hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli
altri enti pubblici o privati, che anno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali
e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita',
possono, anche in deroga all'art. 2425 del codice civile e
alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni
indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo
art. 2425 nonche' le azioni e le quote di societa'
controllate e di societa' collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura
dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel
bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti
da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o
principale le costruzioni edilizie e che sono stati
realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li
possiede ad eccezione di quelli che alla data del
31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione si considerano beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono
beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere
rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa'
apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi
dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato
dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo
che non si provveda ad affrancare le relative riserve,
eventualmente iscritte nel passivo della situazione
patrimoniale, con le modalita' previste nell'art. 8.
Art. 2 (Modalita' per la rivalutazione dei beni di
impresa). - 1. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni
mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le
societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui
alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione puo'
essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto
successivo a quello indicato nel primo periodo del presente
comma. La rivalutazione puo' riguardare anche i beni
ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento
previste dalla presente legge, purche' i beni stessi siano
stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la
data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e
risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita
produttiva, alla effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni di borsa.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria,
dei beni rivalutati.
Art. 3 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze) - (Testo in vigore dal 2 gennaio 1992
modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, art.
2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
6 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 10 febbraio 1992).
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari
al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei
beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento
dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la
rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del
contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con
scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi di detto periodo o del periodo
d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da
versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai
fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati
possono essere commisurate al nuovo valore ad essi
attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In
tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o
dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva, di
cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile
ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate
nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al
comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla
disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma
4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti
o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione,
anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel
comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la
rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari
cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del
termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
della rivalutazione concorre a formare il reddito
imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno
operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la
disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono
verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto
conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
al soggetto conferente allegandone copia alla propria
dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si
applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni
rivalutati, nel patrimonio netto della societa'
conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini
fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare
corrispondente al maggior valore attribuito ai beni
conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano nei confronti della societa' conferitaria.
Art. 4 (Modalita' per lo smobilizzo di riserve e fondi
in sospensione di imposta). - 1. Il saldo attivo risultante
dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2
deve essere imputato al capitale o accantonato in una
speciale riserva designata con riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite
ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta
sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito,
concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o
dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione
monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al
corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul
reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 3, comma 1, pagata
nei precedenti esercizi.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in
data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e'
stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla
stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti
ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in
deroga ai commi 3 e 4 dell'art. 3, anche per la
commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione
delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione
ai beni indicati dal contribuente.
Art. 5 (Ambito di applicazione delle disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle
imprese). - 1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4
si applicano, per i beni di cui all'art. 1 relativi alle
attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese
individuali, alle societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e
privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d), del
comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La
disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4, della presente
legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al
consumo personale o familiare dell'imprenditore.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato
alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. In caso
di violazione delle disposizioni dell'art. 2 o dell'art. 4,
gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare
dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire
2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non
costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il
giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'art.
32-bis del codice penale, per la durata non inferiore a un
anno e non superiore a tre anni.
Art. 7 (Disposizioni di attuazione). - 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle
della presente legge, le disposizioni contenute nella legge
19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione".
- Il decreto ministeriale 14 febbraio 1991 recante:
"Modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi
della legge 29 dicembre 1990, n. 408", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1991.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis);
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 342/2000 si
veda nelle note alle premesse.
- L'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1986, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 1o gennaio
1998, cosi' recita:
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti".
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 342/2000 si
veda nelle note alle premesse.