IL DIRETTORE dell'unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR); Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e' stato deciso di applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) e abrogare il regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP); Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e i successivi adeguamenti e modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, relativo all'attuazione della direttiva 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea e della direttiva 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e i successivi adeguamenti e modificazioni; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale sono state estese ai recipienti di capacita' fino a 1.000 litri destinati al trasporto stradale le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative; Riconosciuta l'opportunita' di estendere alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacita' compresa tra 0,5 e 5 litri inclusi le stesse norme di progettazione e costruzione e le stesse verifiche di approvazione e periodiche previste dalle norme vigenti per le bombole con capacita' superiore; Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute del 9 maggio 2000 e del 21 settembre 2000; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Alle bombole in acciaio ed in alluminio senza saldatura di capacita' uguale o superiore a 0,5 litri e inferiore a 3 litri, costruite successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le prescrizioni previste dalla legislazione nazionale vigente per le bombole di maggior capacita', relative alla progettazione, ai materiali, alla fabbricazione, alle punzonature e iscrizioni, alla codificazione del colore, nonche' alle verifiche e certificazioni di approvazione. 2. Qualora per le dimensioni della bombola sia difficoltoso mantenere la disposizione delle punzonature previste dagli allegati al decreto ministeriale 15 ottobre 1999, le punzonature sull'ogiva possono essere limitate a identificazione del fabbricante, numero di serie di fabbricazione, data di collaudo, punzone dell'ispettore, e pressione di prova. Le rimanenti punzonature obbligatorie possono essere applicate in altra posizione o su una etichetta/piastrina o qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola. La loro disposizione deve comunque essere tale da non creare confusione di interpretazione.