IL DIRETTORE
               dell'unita' di gestione motorizzazione
                      e sicurezza del trasporto

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada;
  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni,
con  la  quale  e'  stato  ratificato  l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);
  Visto  l'art.  30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con la quale,
in   attuazione  alle  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge  comunitaria  1995-1997),  e'  stato  deciso  di  applicare al
trasporto  nazionale  per  ferrovia  delle  merci pericolose le norme
contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per
ferrovia  delle  merci  pericolose  (RID)  e  abrogare il regolamento
nazionale  per  il  trasporto  per  ferrovia delle merci pericolose e
nocive (RMP);
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996,  relativo  all'attuazione della direttiva 94/55/CE
del  Consiglio  dell'Unione  europea,  concernente  il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada, e i successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto    il   decreto   legislativo   13 gennaio   1999,   relativo
all'attuazione  della  direttiva  96/49/CE  del Consiglio dell'Unione
europea  e  della direttiva 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  96/49/CE  del Consiglio, concernenti il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia, e i successivi adeguamenti e modificazioni;
  Visto   il   regolamento   approvato   con   decreto   ministeriale
12 settembre   1925,   e   successive  serie  di  norme  integrative,
concernente  i  recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas
compressi, liquefatti o disciolti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno  1971, con il quale sono
state  estese ai recipienti di capacita' fino a 1.000 litri destinati
al   trasporto   stradale   le  prescrizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale   12 settembre   1925   e   successive  serie  di  norme
integrative;
  Riconosciuta l'opportunita' di estendere alle bombole in acciaio ed
in  alluminio senza saldatura di capacita' compresa tra 0,5 e 5 litri
inclusi  le  stesse  norme di progettazione e costruzione e le stesse
verifiche  di  approvazione e periodiche previste dalle norme vigenti
per le bombole con capacita' superiore;
  Sentito  il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui  recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente  nelle  sedute  del  9 maggio  2000 e del 21 settembre
2000;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Alle  bombole  in  acciaio  ed  in alluminio senza saldatura di
capacita'  uguale  o  superiore  a  0,5  litri e inferiore a 3 litri,
costruite successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,
si  applicano  le  prescrizioni previste dalla legislazione nazionale
vigente   per   le   bombole  di  maggior  capacita',  relative  alla
progettazione,  ai  materiali, alla fabbricazione, alle punzonature e
iscrizioni,  alla  codificazione del colore, nonche' alle verifiche e
certificazioni di approvazione.
  2.  Qualora  per  le  dimensioni  della  bombola  sia  difficoltoso
mantenere  la  disposizione delle punzonature previste dagli allegati
al  decreto  ministeriale  15 ottobre 1999, le punzonature sull'ogiva
possono  essere limitate a identificazione del fabbricante, numero di
serie  di  fabbricazione, data di collaudo, punzone dell'ispettore, e
pressione  di  prova.  Le  rimanenti punzonature obbligatorie possono
essere  applicate  in  altra posizione o su una etichetta/piastrina o
qualsiasi  altra  parte  fissata  in modo permanente alla bombola. La
loro  disposizione deve comunque essere tale da non creare confusione
di interpretazione.