LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       DI TRENTO E DI BOLZANO
  Premesso che:
    la  Conferenza delle nazioni unite sull'ambiente umano svoltasi a
Stoccolma  nel  1972  ha  segnato  un primo, fondamentale passo nella
storia  della  diplomazia  mondiale  con esplicito, ampio riferimento
alle tematiche ambientali, che ha influenzato le politiche ambientali
internazionali nei decenni successivi;
    il rapporto della commissione Bruntdland, pubblicato nel 1987 con
il  titolo "Il nostro futuro comune" e recepito dall'ONU nel 1989 con
la risoluzione 228 dell'assemblea generale, ha introdotto il concetto
ed il termine di "Sviluppo sostenibile", ovvero di un diverso tipo di
sviluppo  che,  pur venendo incontro alle esigenze umane attuali, non
danneggi   il   delicato  equilibrio  degli  ecosistemi  che  rendono
possibile la vita sulla terra e non comprometta la possibilita' delle
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze;
    la Conferenza delle nazioni unite su ambiente e sviluppo o "Earth
Summit"  svoltasi  a  Rio  de  Janeiro  dal  3  al  14 giugno 1992 ha
affrontato  il  problema  della  necessita' di cambiare il modello di
sviluppo  preesistente  al  fine  di  avviare  un  piano  globale  di
"Sviluppo sostenibile";
    nell'occasione  sono  stati  approvati  due  documenti Iegalmente
vincolanti,    "Convenzione   sul   clima"   e   "Convenzione   sulla
biodiversita",   due   dichiarazioni  di  principi,  "Principi  sulle
foreste"  e "Dichiarazione di Rio" la quale, nello specifico, afferma
che  per avviare un processo di sviluppo sostenibile occorre cambiare
i  modelli di produzione e consumo, adottare nuove misure legislative
in  materia  ambientale,  internalizzare i costi ambientali, eseguire
sistematicamente  la  valutazione di impatto ambientale, applicare il
principio   precauzionale,   nonche'   "Agenda  XXI",  strategia  del
ventunesimo secolo per lo sviluppo sostenibile;
    l'Agenda  XXI,  in  particolare,  contiene  un programma d'azione
operativo  e  invita  i  governi  ad  avviare un processo di sviluppo
sostenibile,  secondo i principi espressi nella dichiarazione di Rio,
da attuare nel corso del secolo ventunesimo;
    l'Italia  ha  approvato il 28 dicembre 1993 in sede CIPE il piano
di  attuazione  dell'agenda  XXI quale documento programmatico per le
scelte di governo;
    il  Consiglio  delle  comunita'  europee  ed i rappresentanti dei
governi  degli Stati membri delle comunita' europee hanno adottato in
data  1o  febbraio  1993  una  risoluzione  riguardante  il programma
comunitario  di  politica  ed  azione a favore dell'ambiente e di uno
sviluppo  sostenibile ("Per uno sviluppo durevole e sostenibile" - 5o
Programma  d'azione) il quale gia' affermava al punto 4 del sommario:
"La  realizzazione  dell'equilibrio  auspicato  tra attivita' umana e
sviluppo  da  un  lato e protezione dell'ambiente dall'altro richiede
una  ripartizione delle responsabilita' chiaramente definita rispetto
ai  consumi  e  al  comportamento nei confronti dell'ambiente e delle
risorse naturali. Cio' presuppone l'integrazione delle considerazioni
ambientali  nella  formulazione  e  nell'attuazione  delle  politiche
economiche  e  settoriali, nelle decisioni delle autorita' pubbliche,
nell'elaborazione  e  nella  messa a punto dei processi produttivi e,
infine, nel comportamento e nelle, scelte del singolo cittadino";
    la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  24  settembre 1998 relativa al riesame del programma comunitario
di  politica  ed  azione  a  favore  dell'ambiente  e di uno sviluppo
sostenibile  "Per  uno sviluppo durevole e sostenibile", considerando
che  "...le  conclusioni della relazione intermedia rivelano che sono
stati  realizzati progressi su varie questioni, ma che molto resta da
fare  per  progredire nella direzione dello sviluppo sostenibile", ha
stabilito  fra  le  priorita' fondamentali, all'art. 2 l'integrazione
delle   esigenze   ambientali   in   altre   politiche,   all'art.  3
l'ampliamento  dello  strumentario  con  particolare riferimento alla
valutazione  di  piani e programmi, all'art. 7 il miglioramento degli
elementi conoscitivi di base per le politiche ambientali;
    le  amministrazioni  locali,  citta'  e  regioni europee, si sono
impegnate  ad  attuare  l'Agenda  XXI a livello locale e ad elaborare
piani   d'azione   a  lungo  termine  per  uno  sviluppo  durevole  e
sostenibile  sottoscrivendo  il 27 maggio 1994 la "Carta delle citta'
europee  per  uno  sviluppo  durevole  e  sostenibile"  approvata dai
partecipanti   alla   Conferenza  europea  sulle  citta'  sostenibili
tenutasi a Aalborg in Danimarca;
    la terza Conferenza ambientale dei Ministri e dei leader politici
regionali  dell'Unione  europea  che si e' svolta a Goteborg, Svezia,
dal  18  al  20 giugno 1997 ha adottato la cosiddetta "Risoluzione di
Goteborg"  nella  quale, fra l'altro, si afferma che "Le regioni sono
gli  attori  chiave  nello  sviluppo  sostenibile e le azioni da loro
controllate  e  influenzate  hanno  un  impatto a livello nazionale e
globale.  Le  regioni  devono  dunque  prendere  parte alla stesura e
all'implementazione  di  strategie  internazionali  e nazionali sullo
sviluppo  sostenibile  nonche' all'adozione, attuazione e valutazione
del processo dell'Agenda XXI creato in ogni Stato membro";
    l'integrazione    delle   politiche   e'   ormai   un   principio
costituzionale   per  l'intera  Europa.  L'art.  6  del  Trattato  di
Amsterdam   (1998),   dice   che:  "le  necessita'  della  protezione
ambientale    devono    essere    integrate   nella   definizione   e
implementazione  delle politiche e delle attivita' comunitarie (...),
in  particolare  con l'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile".
E'  cosi' stabilito il "Principio d'integrazione" secondo il quale la
protezione   ambientale   non   va   considerata  come  una  politica
settoriale,  ma  come  un  denominatore  comune  per tutti i settori.
All'azione  ambientale deve far seguito un nuovo tipo di azione degli
altri settori, che devono interiorizzare i fattori ambientali;
    la  comunicazione  della  Commissione  delle comunita' europee in
data  24 novembre  1999 "L'ambiente in europa: quali direzioni per il
futuro?  Valutazione globale del programma di politica e azione della
comunita'   europea   a   favore   dell'ambiente   e  dello  sviluppo
sostenibile"  (5o Programma) si e' cosi' espressa al punto 9 "Partire
dai  principi  del  quinto programma: "Questa valutazione globale del
quinto   programma  di  azione  a  favore  dell'ambiente  conferma  i
progressi  compiuti  dalla  comunita'  nello sviluppo di una politica
ambientale  che  comincia  a  dare  i  suoi frutti in alcuni campi. I
progressi  verso  la sostenibilita' sono stati chiaramente limitati e
il  quinto  programma  non  ha raggiunto i suoi obiettivi. Esiste una
crescente  consapevolezza  dell'importanza di integrare gli obiettivi
ambientali  in  altre  politiche,  spesso in risposta alla ricerca di
modalita'  piu'  flessibili  ed economicamente razionali per ottenere
soluzioni,  ma  quest'approccio e la nuova gamma di strumenti ad esso
legata  sono  ancora  scarsamente  sviluppati  in  molti  settori. Le
tendenze di fondo di molti settori economici e il loro continuo nesso
con gli impatti ambientali destano preoccupazione";
    il   regolamento   (CE)   n.   1260/1999  del  Consiglio  recante
disposizioni  generali  sui  fondi  strutturali  richiama la volonta'
della  comunita'  di  "(...)  promuovere  (...) un elevato livello di
tutela  e  di  miglioramento  dell'ambiente;  che tale azione deve in
particolare   inserire   organicamente   le   esigenze  della  tutela
ambientale   nella   definizione  e  nella  realizzazione  dei  fondi
strutturali"
    la  legge  finanziaria dello Stato per l'anno 2001 ha previsto lo
stanziamento  (art.  109)  di 250 miliardi sul triennio 2001/2003 per
"Interventi  in materia di promozione dello sviluppo sostenibile" con
riferimento,  fra  l'altro,  alla  "promozione  presso  i  comuni  le
province  e  le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati  Agende  XXI  ovvero certificazioni di qualita' ambientale
territoriale"  nonche'  "azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale";
    il  decreto  del  presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n.
549,  "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di
livello   dirigenziale   generale  del  Ministero  dell'ambiente"  ha
istituito all'art. 4 il "Servizio per lo sviluppo sostenibile";
    il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che lo
Stato  continua  a  svolgere,  in  via concorrente con le regioni, le
funzioni relative alla promozione di tecnologie pulite e di politiche
di sviluppo sostenibile;
    la   deliberazione   CIPE  n.  83/2000  relativa  alle  modalita'
attuative  del QCS 2000-2006 delle regioni obiettivo 1 "...al fine di
assicurare  l'integrazione  della  componente  ambientale  in tutti i
programmi  del  QGS  in  una prospettiva di sviluppo sostenibile e il
rispetto  della  politica e della legislazione comunitaria in materia
di  ambiente  ...",  definisce i compiti delle autorita' ambientali e
stabilisce di rafforzare la rete nazionale delle autorita' ambientali
e della programmazione dei fondi strutturali;
  Considerato che:
    il  Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  avvertono  l'importanza  del  proprio ruolo e del
contributo   determinante   che  possono  fornire  nell'orientare  la
societa'  verso scelte, modalita' produttive e comportamenti coerenti
con  uno  sviluppo  sostenibile  e  ritengono  di  operare  in  forma
concorrente   proponendo  il  presente  accordo  di  indirizzo  quale
strumento ispiratore di strategie e di linee condivise;
    l'integrazione  della dimensione ambientale nella predisposizione
di  politiche,  piani e programmi settoriali, nonche' nei processi di
formazione delle decisioni, rende necessaria la piena introduzione di
un  sistema  organico  di monitoraggio e di valutazione ambientale ex
ante,  intermedia  ed  ex post, sperimentata con successo nelle prime
fasi dell'Agenda 2000-2006;
    e'  necessaria una profonda revisione delle procedure prodromiche
alle decisioni del CIPE e della Conferenza Stato regioni ed unificata
con  il  pieno  coinvolgimento  delle  autorita'  ambientali  che  si
occupano di sostenibilita;
    ritenuto   di  dare  concreto  impulso  e  riconoscibilita'  alla
prevista  azione  concorrente  fra Stato e regioni sul versante della
promozione e del contributo a politiche di sviluppo sostenibile;
    valutata l'opportunita' di istituire un tavolo tecnico permanente
in  materia di sviluppo sostenibile, costituito da rappresentanti del
Ministero  dell'ambiente  e  delle regioni, allo scopo di integrare e
supportare  i processi decisionali in sede di CIPE e di segreteria di
Conferenza   Stato-regioni   per   le   problematiche   legate   alla
sostenibilita'  e  con  funzioni di impulso, promozione, ideazione di
strategie  di  intervento  nonche' creazione di occasioni e strumenti
funzionali all'affermazione di principi e criteri di sostenibilita;
    sottolineato  che  il  programma  di  azione  ambientale  per uno
sviluppo  sostenibile  a  livello  nazionale,  al  momento in fase di
elaborazione,  fissa  alcuni obiettivi di scala ed alcune macroazioni
che devono trovare continuita' nel sistema delle regioni e degli enti
locali alla luce del principio di sussidiarieta;
                          Sancisce accordo
ai  sensi  dell'art.  4,  comma  1, del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281  tra  il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  con  le modalita' di cui al comma 2 dello stesso
citato art. 4, nei termini sotto indicati.
                               Art. 1.
                         Azione concorrente
  Il  Ministero  dell'ambiente,  le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano si impegnano a dare concreta attuazione al dettato
dell'art. 69 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 12, che prevede
un'azione  condivisa  nel  campo  dello  sviluppo  sostenibile,  e al
principio  di integrazione relativo all'armonizzazione con l'ambiente
di   piani   ed   azioni   di   sviluppo  territoriale,  urbanistico,
infrastrutturale ed economico.