LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       DI TRENTO E DI BOLZANO
  Visto  l'art.  2,  comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Vista  la  legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge-quadro per
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e servizi
sociali";
  Visto  l'art.  80,  comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  aggiuntive,  pari  a  20
miliardi,  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  quale
cofinanziamento  delle  iniziative  sperimentali  promosse dagli enti
locali  per  la  realizzazione  di  specifici servizi di informazione
sulle  attivita'  e sulla rete dei servizi attivati sul territorio in
favore delle famiglie;
  Visto  l'obiettivo 1  del  Piano  nazionale  degli interventi e dei
servizi   sociali  2001-2003  recante  "Valorizzare  e  sostenere  le
responsabilita' familiari";
  Vista  la  proposta  di  accordo  trasmessa  il  27 marzo  2001 dal
Dipartimento per gli affari sociali;
  Considerato  che  in  sede  tecnica  il  5 aprile  i rappresentanti
regionali hanno proposto una modifica alla proposta di accordo che e'
stata  accolta  dal  rappresentante  del  Dipartimento per gli affari
sociali;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
richiamato decreto legislativo;
                              Sancisce
           il seguente accordo nei termini sottoindicati:
  Il Ministro per la solidarieta' sociale, i presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano:
  Considerato  che una quota del Fondo per le politiche sociali, pari
a  20  miliardi  di  lire, e' stata ripartita, ai sensi dell'art. 20,
comma 7, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base degli
indici  demografici rilevati dall'ISTAT, tra le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, per essere destinata nell'anno 2001
al  cofinanziamento  di  iniziative sperimentali, promosse dagli enti
locali  entro il 30 settembre 2000, finalizzata alla realizzazione di
specifici servizi di informazione, gestiti nelle forme previste dalla
vigente  legislazione,  sulle  attivita'  e  sulla  rete  dei servizi
promossi sul territorio in favore delle famiglie;
  Attesa  la  necessita'  di  realizzare  un'intesa  tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano relativa ai
criteri di utilizzazione della suddetta quota del fondo;
  Convengono sui seguenti criteri:
    gli  enti locali gestiscono le suddette iniziative direttamente o
mediante  convenzioni  con organismi pubblici e privati di comprovata
esperienza  nel  settore  dell'assistenza  e consulenza in materia di
legislazione  sociale  e  di  tematiche  familiari  e  femminili,  in
particolare  per  quanto  riguarda le agevolazioni per le famiglie, i
servizi di assistenza domiciliare, le normative in materia di sanita,
occupazione, trattamenti pensionistici;
    i   contributi  vengono  concessi  secondo  le  condizioni  e  le
modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e  Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme
degli  statuti  di autonomia, previa verifica della sussistenza nelle
domande dei seguenti elementi:
      a)  promozione  delle iniziative entro la data del 30 settembre
2000, mediante l'adozione di atti idonei;
      b) esplicitazione     della     quota     di    cofinanziamento
dell'iniziativa a carico degli enti proponenti;
      c) descrizione  delle  attivita,  con  indicazione del soggetto
gestore e delle professionalita' attivate;
    le   regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
stabiliscono le modalita' per la verifica delle attivita' svolte, per
la  revoca  in caso di inadempimento e per l'eventuale riassegnazione
dei fondi;
    le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base  delle  relazioni fatte pervenire dagli enti locali, trasmettono
al   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale  una  relazione  sulle
iniziative  attuate  e  sulla  loro  efficacia,  nonche'  sulla spesa
sostenuta.
      Roma, 19 aprile 2001
                                                Il presidente: Loiero