IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive    modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   la
realizzazione   di  un  programma  di  potenziamento  delle  reti  di
monitoraggio   meteo-idro-pluviometrico   predisposto   dal  servizio
idrografico  e  mareografico  nazionale  d'intesa con il Dipartimento
della  protezione  civile,  sentite le autorita' di bacino di rilievo
nazionale,  le  regioni  ed  il  gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche del CNR;
  Visto l'art. 8, comma 3, del medesimo decreto-legge che ha disposto
il  finanziamento del programma per lire 50 miliardi da assegnarsi al
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali (DSTN);
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre  1998,  con  il  quale  si  approva  il programma e viene
istituito  il comitato tecnico per l'indirizzo, il coordinamento e il
controllo della realizzazione del medesimo;
  Visto  il  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla
legge  11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 6,
che dispone l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della
legge  24 febbraio 1992, n. 225, per l'attuazione del programma e che
autorizza  la  spesa  di  ulteriori  30  miliardi per l'anno 2000, da
iscriversi  nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1. dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto  il  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, dalla
legge  11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 7,
che  dispone che il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi
del  gruppo  nazionale  per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche
del  consiglio  nazionale  per  le  ricerche,  in  collaborazione con
l'ANPA, il DSTN e il comitato tecnico sopracitato, sentite le regioni
e  le  province  autonome, predispone un programma per assicurare una
adeguata  copertura di radar meteorologici del territorio nazionale e
che autorizza la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente in data 24 ottobre
2000,  con  il  quale  e'  stato ricostituito il comitato tecnico per
l'indirizzo,  il coordinamento e il controllo della realizzazione del
programma,  nel  quale  sono  rappresentati tutti i soggetti indicati
dall'art. 1, comma 7, della legge n. 365/2000;
  Visto  gli  esiti  della  riunione del comitato di cui al punto che
precede tenutasi il 24 aprile 2001;
  Vista  la  comunicazione  del  2 maggio  2001, prot. n. 1567/A3PC -
A3AMB  del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province autonome ed in particolare il consenso espresso dalla
Conferenza  dei presidenti a che la regione Basilicata curi per conto
delle   regioni  stesse  la  realizzazione  del  sistema  dei  centri
funzionali  necessario  alla  condivisione  e  messa  in  rete  delle
osservazioni   idropluviometeorologiche   delle   reti  regionali  di
monitoraggio,  nonche' il consenso espresso alla rapida attuazione da
parte   del   Dipartimento   della   protezione  civile  del  sistema
osservativo dei radar meteorologici;
  Vista  la  nota  prot.  n.  6575/7101  del  15 febbraio 2001; della
regione  Basilicata che accompagna il progetto preliminare della rete
dei centri funzionali;
  Visto il verbale del consiglio scientifico del gruppo nazionale per
la  difesa dalle catastrofi idrogeologiche relativo alla redazione di
uno  schema  operativo  di  massima  atto  ad assicurare una adeguata
copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di completare il
programma    di    potenziamento    delle    reti   di   monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico  ed il programma di copertura del territorio
nazionale  con  radar  meteorologici  al  fine di assicurare in tempi
brevi   un  sistema  automatico  atto  a  garantire  le  funzioni  di
preallarme e allarme ai fini di protezione civile;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi.
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 11 dicembre 2000, n.
365,  gli  interventi  previsti  dal programma di potenziamento della
rete  di  monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico  elaborato  ai sensi
dell'art. 2, comma 7, della legge n. 267/1998, e successive modifiche
e  integrazioni,  nonche'  gli  interventi previsti dal programma per
assicurare   un'adeguata   copertura   di   radar  meteorologici  dal
territorio  nazionale  di  cui  all'art.  1,  comma 7, della legge n.
365/2000, sono dichiarati urgenti e indifferibili.
  2.  Per  l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli
interventi   e'  autorizzata,  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
    regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6,
comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;
    legge  7 agosto  1990,  n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 4, comma 17 (1), art.
6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17,19, 20, 21,
23,  24,  25,  28,  29,  32,  34,  e  le disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 dicembre 1999, n. 554, strettamente
collegate all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
    decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
    leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.
  3.  Per  l'approvazione  dei progetti e' autorizzato il ricorso ove
necessario  alla  conferenza di servizi da attuare entro sette giorni
dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi
il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato
assente  o  comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la  conferenza  delibera  prescindendo  dalla  loro  presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e   recare,  a  pena  di  inammissibilita,  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato  dissenso  espresso  da  una  amministrazione  preposta alla
tutela  ambientale,  paesaggistico  -  territoriale,  del  patrimonio
storico  -  artistico  o  alla  tutela della salute dei cittadini, la
determinazione  del  soggetto  attuatore  e'  subordinata,  in deroga
all'art.  14,  comma  4,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, come
sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
all'assenso  del  Ministro competente che deve esprimersi entro sette
giorni  dalla  richiesta.  I pareri, visti e nulla-osta relativi agli
interventi  previsti nei programmi che si dovessero rendere necessari
anche  successivamente  alla  conferenza  di  servizi di cui ai comma
precedente,  in  deroga  all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  devono  essere resi dalle amministrazioni competenti
entro  sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non
siano   resi,  si  intendono  inderogabilmente  acquisiti  con  esito
positivo.  L'approvazione  del  progetto  costituisce,  ove  occorra,
variante  agli  strumenti  urbanistici e comporta la dichiarazione di
pubblica   utilita,   urgenza   e  indifferibilita'  dei  lavori.  E'
autorizzata   l'occupazione   d'urgenza   e  l'esproprio  delle  aree
necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di
legge dell'indennita' di esproprio.