IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Atteso  che  i  criteri  di  cui all'atto di indirizzo del 26 marzo
1998,  n.  04415,  registrato  dalla Corte dei conti in data 4 maggio
1998, avevano finalita' specifiche e puntuali;
  Viste  le  osservazioni della stessa Corte dei conti, formulate con
nota  n.  1026  dell'11 maggio  1998,  sul  carattere  permanente che
dovrebbero avere tali criteri e parametri;
  Visto  che  l'esigenza  di  allocazione  dei diritti di traffico ha
carattere di continuita';
  Considerata la necessita' che la concessione di diritti di traffico
per  collegamenti  aerei  regolati  da  accordi di traffico con Stati
terzi  sia improntata a criteri oggettivi, trasparenti nell'interesse
degli utenti e dell'industria del trasporto aereo;
                                Emana
il  presente  atto  di  indirizzo per l'affidamento di servizi aerei,
relativamente ad istanze presentate da compagnie aeree.
  L'assegnazione dei diritti di traffico su rotte sottoposte a regime
concessorio  dovra'  avvenire, secondo criteri non discriminatori, in
base ai sottoelencati parametri:
1. Obiettivi generali:
    tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato;
    sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico;
    promozione  dell'industria  di  trasporto  aereo  e  del  sistema
generale dell'aviazione civile;
    sviluppo  di  un  ambiente  competitivo  e  del  pluralismo delle
imprese;
    sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.
2. Quadro di riferimento:
    coerenza  con  la  struttura  e composizione generale dei servizi
offerti dall'industria di trasporto aereo;
    operabilita' delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i
diversi accordi di traffico;
    possibilita'  di  integrazione  dei  collegamenti  in  essere con
ulteriori   rotte   potenziali,   sulla  base  delle  aspettative  di
evoluzione dei rapporti internazionali;
    razionalita' delle singole reti aziendali;
    potenzialita' di sviluppo intrinseche alle diverse situazioni.
3. Criteri  generali relativi alle imprese in rapporto alle richieste
formulate:
    capacita' finanziaria;
    capacita' tecnica;
    capacita' organizzativa, da valutarsi sulla base di:
      (i) missione aziendale;
      (ii) rete e pianificazione dei collegamenti, anche in relazione
alle alleanze;
      (iii) rete commerciale, attuale o pianificata;
      (iv) business plan.
4. Criteri  specifici della rotta (qualita' del servizio proposto dai
richiedenti) da valutarsi sulla base dei seguenti elementi:
    esercizio diretto da parte del vettore;
    ampiezza  della  copertura  temporale (anno - stagione - parte di
stagione);
    grado  di  utilizzazione  dei  diritti  di traffico esistenti, in
termini (i) di punti di inizio e di destinazione e (ii) di capacita';
    distribuzione e numero delle frequenze;
    esercizio di un rotta che copra nel modo piu' diffuso e capillare
il territorio nazionale;
    articolazione  del  servizio  (scalo di inizio e di destinazione,
non-stop,  diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di
aereo);
    tipologia degli aeromobili;
    classi di servizio offerte;
    tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia);
    sistemi di vendita aperti all'utenza;
    indicazione  circa  l'immediata  e  concreta disponibilita' degli
aeromobili, ovvero circa le modalita' di acquisto e/o finanziamento;
    data di inizio dei servizi;
    esercizio  indiretto  (modalita'  operative, rischio commerciale,
rapporti contrattuali specifici sulla rotta);
    eventuali servizi o operazioni gia' svolte sulla rotta (linea e/o
charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease).
5. Salvaguardie:
    applicazione   del   principio  "use  or  lose  it"  per  mancata
attivazione,  ritardo nell'attivazione o sospensione del servizio per
cause diverse da forza maggiore, riconosciute dall'amministrazione;
    possibilita'  di  sospensione o revoca per mancato rispetto degli
standard previsti;
    divieto   di   cessione   delle   concessioni,  salvo  preventiva
autorizzazione dell'amministrazione concedente;
    la mancata o ritardata attivazione, cosi' come l'interruzione del
servizio  per  un'intera  stagione  di traffico, saranno assunti come
elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di
ulteriori rotte.
6. (Seguiva  un  punto  non ammesso al Visto da parte della Corte dei
conti).
  La  presente  direttiva  viene  trasmessa  ai  competenti organi di
controllo per il visto e la registrazione.
    Roma, 7 luglio 2000
                                               p. Il Ministro: Danese
Registrato   alla  Corte  dei  conti,  con  esclusione  del  punto  6
"Modalita'   di  esercizio  dei  servizi  concessi"  e  dell'allegato
convenzione  tipo,  il  30 dicembre  2000,  registro n. 2 Trasporti e
navigazione, foglio n. 228