IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'"Attuazione   della   direttiva   n.  91/414/CEE  in  materia  di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  l'art.  6,  commi  1  e  7,  lettera  b), del citato decreto
legislativo;
  Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4014 del 20 dicembre
2000,  relativa  alla non iscrizione del Lindano come sostanza attiva
nell'Allegato  I  della  direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza
attiva,  a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE)
n.  3600/1992  della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da
ultimo  dal  regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'articolo
7, paragrafo 3-bis, lettera b);
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria,
stabilendo  un  termine  per lo smaltimento delle scorte esistenti di
prodotti  fitosanitari  contenenti  Lindano,  alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
  Visto  l'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 e successive modificazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il "Lindano" non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari,  riportati  in
allegato, contenenti Lindano, sono revocate entro il 20 giugno 2001.