IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'"Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b), del citato decreto legislativo; Vista la decisione della Commissione CE C(2000)4014 del 20 dicembre 2000, relativa alla non iscrizione del Lindano come sostanza attiva nell'Allegato I della direttiva n. 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure attivate dal regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 3-bis, lettera b); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti Lindano, alla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto l'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il "Lindano" non e' iscritto come sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato, contenenti Lindano, sono revocate entro il 20 giugno 2001.