IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
                    del Dipartimento della tutela
             della salute umana, della sanita' pubblica
              veterinaria e dei rapporti internazionali
               - Direzione generale della prevenzione
   Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore generale dell'azienda
ospedaliera  di  Padova, in data 15 dicembre 2000, intesa ad ottenere
il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di
trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
   Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita'
in data 13 marzo 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
   Considerato  che,  in  base  agli atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
   Vista  la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977,
n.  409,  che  approva il regolamento di esecuzione della sopracitata
legge;
   Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198 recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
   Vista  la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
   Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
   Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1o marzo 2001
del  Ministro  della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
   Ritenuto,  in  conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o   giugno  1999  del  Ministro  della  sanita',  convalidate  dalle
precitate    ordinanze,    di   limitare   la   validita'   temporale
dell'autorizzazione  fino  alle  determinazioni che la regione Veneto
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999,
n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   L'azienda  ospedaliera  di  Padova e' autorizzata all'espletamento
delle   attivita'   di  trapianto  di  fegato  da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero;