IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
   Vista  la  direttiva  66/404/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati
ai rimboschimenti;
   Vista  la  direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975, in particolare
l'articolo  sub  quinquies  concernente  l'ammissione  provvisoria di
materiali  di  base per la produzione di materiali di moltiplicazione
controllati;
   Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che all'art. 21, istituisce
il  registro  nazionale  dei cloni forestali, al quale debbono essere
iscritti  anche  i cloni di pioppo con proprio decreto da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   Visto  il  decreto  ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 "Regolamento
recante  norme  per  l'iscrizione  dei  cloni  di pioppo nel registro
nazionale dei cloni forestali";
   Visto  il  decreto  ministeriale  27  settembre  1999: "Iscrizione
provvisoria  dei  cloni  di  pioppo  al  registro nazionale dei cloni
forestali";
   Considerato   che  il  comitato  tecnico  per  l'iscrizione  e  il
controllo  dei  cloni di pioppo, nella riunione del 17 novembre 2000,
ha  proposto  alla  commissione  nazionale per il pioppo l'iscrizione
provvisoria  al  registro  nazionale dei cloni forestali dei cloni di
pioppo elencati in epigrafe;
   Considerato  che  la  commissione  nazionale  per il pioppo, nella
riunione del 31 gennaio 2001, ha deliberato la iscrizione provvisoria
al  registro  nazionale  dei  cloni  forestali  dei  cloni  di pioppo
elencati in epigrafe;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  cloni  di  pioppo  denominati  "Brenta"  - "Lambro" - "Mella" -
"Soligo" - "Taro" - "Timavo" - "P. Invernizzi" - "Ballottino" - "A4A"
-  "Marte"  e  "Saturno"  sono  provvisoriamente iscritti al registro
nazionale dei cloni forestali.