IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva 66/404/CEE del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti; Vista la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975, in particolare l'articolo sub quinquies concernente l'ammissione provvisoria di materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che all'art. 21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali, al quale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308 "Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali"; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1999: "Iscrizione provvisoria dei cloni di pioppo al registro nazionale dei cloni forestali"; Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo, nella riunione del 17 novembre 2000, ha proposto alla commissione nazionale per il pioppo l'iscrizione provvisoria al registro nazionale dei cloni forestali dei cloni di pioppo elencati in epigrafe; Considerato che la commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 31 gennaio 2001, ha deliberato la iscrizione provvisoria al registro nazionale dei cloni forestali dei cloni di pioppo elencati in epigrafe; Decreta: Art. 1. I cloni di pioppo denominati "Brenta" - "Lambro" - "Mella" - "Soligo" - "Taro" - "Timavo" - "P. Invernizzi" - "Ballottino" - "A4A" - "Marte" e "Saturno" sono provvisoriamente iscritti al registro nazionale dei cloni forestali.