Avvertenza:
   Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato
in  epigrafe  corredato  della  relativa  nota, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente
della  Republica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della Repubblica
italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio.
   Resta  invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
      Borse di studio per la formazione dei medici specialisti
   1.  A  decorrere  dall'anno  2001,  la  quota  del Fondo sanitario
nazionale  destinata  al  finanziamento  delle borse di studio per la
formazione  dei  medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12,
della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e' elevata da lire 315 a lire
335 miliardi.
   2.  All'onere  di  lire  20  miliardi annui, a decorrere dall'anno
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   3.  La  frequenza  dei corsi da parte dei medici destinatari delle
borse  di  studio  finanziate  con  le  risorse di cui al comma 1, ha
effetto immediato.
   4.  Un  terzo  delle  borse  finanziate  ai  sensi del comma 1, e'
destinata  prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di
studio  delle  discipline  per  le  quali  il  numero delle borse che
dovrebbero  essere  assegnate nell'anno accademico 2000/2001 presenta
maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999/2000.
             Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  dell'art.  32,  comma  12,  della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanze pubblica), e' il seguente:
             "12.  A  partire  dal 1998 resta consolidata in lire 315
          miliardi  la  quota del Fondo sanitario nazionale destinata
          al  finanziamento  delle  borse di studio per la formazione
          dei  medici  specialisti  di  cui  al decreto legislativo 8
          agosto  1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per
          il  triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
          comma  1,  del  predetto  decreto  legislativo  n.  257 del
          1991.".