IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Visto  il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 13 ottobre 1994,
concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per  la  progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei  depositi  di  G.P.L.  in serbatoi fissi di capacita' complessiva
superiore  a  5  m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore  a  5.000  Kg",  e  in  particolare il titolo XV, paragrafo
15.2.1;
   Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente
"Attuazione  della  direttiva  98/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose";
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con i
Ministri  della sanita', dell'interno e dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  9  agosto 2000 concernente "Individuazione delle
modificazioni  di  impianti  e  di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio";
   Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  marzo  2001,
concernente "Procedure di prevenzione incendi relative ad attivita' a
rischio di incidente rilevante";
   Ritenuto  in  considerazione delle accertate difficolta', da parte
dei  gestori degli stabilimenti soggetti all'obbligo di presentazione
del   rapporto   di  sicurezza  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  17  agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui
al   decreto   del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  quello
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994 di
dover  estendere  le procedure semplificate di prevenzione incendi di
cui  al  decreto  del  Ministro dell'interno 19 marzo 2001 anche alle
opere  di  adeguamento  dei  depositi di G.P.L. in serbatoi fissi con
capacita'  superiore  ai  5  m3 situati all'interno di stabilimenti a
rischio di incidente e gia' esistenti alla data del presente decreto;
                              Decreta:
   Alle  opere  di  adeguamento, previste dal predetto decreto del 13
ottobre   1994,  dei  depositi  di  G.P.L.,  situati  all'interno  di
stabilimenti  a  rischio di incidente rilevante, soggetti all'obbligo
di  presentazione  del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, si applicano le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del decreto del
Ministro dell'interno 19 marzo 2001.
   I  gestori degli stabilimenti devono presentare il programma delle
opere  di  adeguamento entro il termine di cui al predetto decreto 13
ottobre  1994,  titolo  XV,  paragrafo  15.2.1, e completare le opere
medesime  entro  un  anno dallo stesso termine, senza possibilita' di
deroghe.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 2001

                                Il Ministro dell'interno
                                         Bianco
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            Letta