L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 3 maggio 2001;
  Premesso che:
    l'art.  5,  comma  5.4,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre
1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99),
prevede   che  con  provvedimento  dell'Autorita'  sia  definito  uno
specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti internazionali a
copertura  dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale  (di  seguito:  Gestore  della  rete) per la garanzia della
capacita' di trasporto sull'interconnessione;
    l'art.  6  della deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n.
180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286
del  6 dicembre  1999  (di  seguito:  deliberazione n. 180/99) fissa,
limitatamente all'anno 2000, in 0,6 lire per kWh di energia elettrica
importata, il valore del corrispettivo di cui al precedente alinea;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 dicembre  2000,  n.  219/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 290 del
13 dicembre  2000  (di  seguito:  deliberazione  n. 219/00) definisce
modalita'  e  condizioni  delle  importazioni di energia elettrica in
presenza  di  capacita'  di  trasporto  disponibili insufficienti, ai
sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) per l'anno 2001;
  Visto il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 49 del
1o marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
    le deliberazioni n. 162/99, n. 180/99 e n. 219/00;
  Considerato che:
    le modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica
previste dalla deliberazione n. 219/00 determinano costi a carico del
Gestore  della rete per l'acquisto di energia elettrica da produttori
nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione
in  esecuzione  di  contratti  di  importazione  di energia elettrica
destinata sia al mercato libero che al mercato vincolato;
    non   sono   ancora  disponibili  le  informazioni  a  consuntivo
riguardanti  i  costi effettivamente sostenuti dal Gestore della rete
per l'attivita' di cui al precedente alinea svolta nell'anno 2000;
    allo   stato   non   sono   ancora   pervenute  all'Autorita'  le
informazioni  relative alla stima dei costi per l'anno 2001 di cui ai
precedenti alinea;
    le  informazioni  di  cui  al  precedente  alinea sono necessarie
affinche' l'Autorita' fissi il corrispettivo di cui all'art. 5, comma
5.4, della deliberazione n. 162/99 per l'anno 2001;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  fissare  l'ammontare  del  corrispettivo  di cui
all'ultimo alinea del considerato per l'anno 2001;
    sia  opportuno, in assenza delle informazioni di cui al penultimo
alinea  del  considerato,  fissare,  a titolo di acconto, il suddetto
corrispettivo  nella  medesima  misura  prevista  per  l'anno 2000 in
quanto  la  rete  di  interconnessione con l'estero e' caratterizzata
dagli stessi parametri adottati per l'anno 2000;
                              Delibera:
  Di  fissare,  a titolo d'acconto, per l'anno 2001, il corrispettivo
di  cui  all'art.  5,  comma  5.4, della deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre  1999,  n.  162/99  nella  misura  di  0,6 lire per kWh di
energia   elettrica   importata   in   esecuzione  dei  contratti  di
importazione  di  energia  elettrica  a  vario  titolo e destinata ai
clienti sia del mercato libero sia del mercato vincolato.
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in
vigore il 3 maggio 2001.
    Milano, 3 maggio 2001
                                                 Il presidente: Ranci