IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 7
maggio  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 94.062 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  10 marzo, 13 aprile,10 maggio,
8 giugno,  6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8
gennaio,  9  febbraio,  9  marzo 2001, 6 aprile, con i quali e' stata
disposta  l'emissione  delle  prime  ventisei  tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali 6%,  con  godimento  1o  novembre  1999 e scadenza
1o maggio 2031;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una ventisettesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una ventisettesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  6%,  con godimento 1o novembre 1999 e
scadenza  1o  maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 1.000
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale
nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra'
riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presto la predetta societa'.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato
nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di "coupon
stripping".
  Le  prime  tre  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.