IL DIRETTORE
                 provinciale del lavoro di Brindisi

  Visto  l'art.  2544  del codice civile, comma primo, come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 della direzione
generale   della  cooperazione,  che  ha  decentrato  alle  direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza  nomina  di  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2544 del codice
civile, comma primo;
  Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della
societa'  cooperativa  edilizia appresso indicata, da cui risulta che
la  stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544
del codice civile, e 18 della legge n. 59/1992;
  Constatato  altresi',  secondo  quanto  stabilito  dalla  circolare
ministeriale  n.  73/1998,  comma 7, l'impossibilita' di procedere al
recupero  del  credito  in questione, lo scrivente, avvalendosi della
facolta' di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997,
rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria,
con  riserva di eventuale azione di responsabilita' da promuovere nei
confronti  dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto
al pagamento del credito dello Stato;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia,  di  seguito  indicata,  viene
sciolta  in  base  al  combinato  disposto  dall'art. 2544 del codice
civile  e  delle  leggi  17 luglio  1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio
1992, n. 59, art. 18:
    societa'  cooperativa  edilizia  "San  Rocco", con sede in Ceglie
Messapico  (Brindisi),  via  Perosi,  27, costituita per rogito dott.
Grosso  Giuseppe  in  data 2 marzo 1987, repertorio n. 5252, registro
socita' n. 4628 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1815/226250.
      Brindisi, 2 maggio 2001
                                                  Il direttore: Marzo