Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
  Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitare la lettura
delle  disposizioni  di  legge  modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
  Resta  invariato  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
         Differimento della disciplina del prezzo dei libri

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n.  62,  come  modificato  dal  presente  decreto,  hanno  effetto  a
decorrere  dal 1o settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale
per un periodo di un anno.
  2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica
alla  disciplina  del  prezzo  dei  libri  l'articolo  15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  3.  Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il
comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di
disciplina  del  prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della
predetta  sperimentazione,  ai  fini  dell'eventuale  adozione  delle
conseguenti  misure,  ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge
7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'articolo 11 della legge 7
          marzo   2001,   n.   62,   come   modificato  dal  presente
          decreto-legge:
              "Art.  11  (Disciplina  del  prezzo  dei libri) - 1. II
          prezzo   al   consumatore  finale  dei  libri  venduti  sul
          territorio  nazionale e' liberamente fissato dall'editore o
          dall'importatore  ed  e'  da questi apposto, comprensivo di
          imposta  sul  valore  aggiunto,  su  ciascun esemplare o su
          apposito allegato.
              2.  E'  consentita la vendita ai consumatori finali dei
          libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad
          un  prezzo  effettivo  diminuito  da  una  percentuale  non
          superiore  al  15  per cento di quello fissato ai sensi del
          comma 1.
              3.  I  commi  1  e  2  non  si applicano per i seguenti
          prodotti:
                a) libri   per   bibliofili,   intesi   come   quelli
          pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
          elevata qualita' formale e tipografica;
                b)  libri  d'arte, intesi come quelli stampati, anche
          parzialmente,  con  metodi  artigianali per la riproduzione
          delle  opere  artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
          direttamente  a  mano  e  quelli che sono rilegati in forma
          artigianale;
                c) libri antichi e di edizioni esaurite;
                d) libri usati;
                e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
                f) libri   venduti   su   prenotazione   del  lettore
          precedente la pubblicazione;
                g) libri  pubblicati  da almeno venti mesi e dopo che
          siano  trascorsi  almeno  sei  mesi  dall'ultimo  acquisito
          effettuato   della   libreria   o  da  altro  venditore  al
          dettaglio;
                h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
          rapporti associativi;
                i) libri   venduti   nell'ambito   di   attivita'  di
          commercio elettronico;
                i-bis)  libri  venduti  a biblioteche, archivi, e nei
          musei pubblici.
              4.   I  libri  possono  essere  venduti  ad  un  prezzo
          effettivo che puo' oscillare tra l'80 ed il 100 per cento:
                a) in  occasione  di  manifestazioni  di  particolare
          rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
          sensi  degli  articoli  40  e  41  del  decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112;
                b) in  favore  di  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'   sociale,   centri   di   formazione   legalmente
          riconosciute,    istituzioni   o   centri   con   finalita'
          scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
          ordine  o  grado,  educative  ed universita', i quali siano
          consumatori finali;
                c) quando sono venduti per corrispondenza.
              5.   Il   prezzo  complessivo  di  collane,  collezioni
          complete,  grandi  opere,  fissato ai sensi del comma 1, in
          via  preventiva  puo' essere diverso dalla somma dei prezzi
          dei singoli volumi che le compongono.
              6. Soppresso.
              7.   La   vendita   di  libri  al  consumatore  finale,
          effettuata  in  difformita' dalle disposizioni del presente
          articolo,  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni di cui
          agli  articoli  22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
              8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
          presente    articolo    e   provvede   all'accertamento   e
          all'irrogazione  delle  sanzioni  previste  al  comma  7; i
          relativi  proventi  sono  attribuiti al comune nel quale le
          violazioni hanno avuto luogo.
              9.  Il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali,
          sentiti   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, e l'Autorita' garante della concorrenza e
          del   mercato,  nonche'  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  con  proprio  decreto  puo' provvedere alla ulteriore
          individuazione:
                a) della  misura massima dello sconto di cui ai commi
          2 e 4;
                b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e
          4,  anche  modificando  l'elenco  dei prodotti editoriali o
          delle  modalita'  di  vendita  per  i  quali  consentire le
          deroghe alla disciplina del prezzo fisso.".
              -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 15 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
              "Art.  15  (Vendite  straordinarie).  -  1. Per vendite
          straordinarie  si  intendono le vendite di liquidazione, le
          vendite  di  fine  stagione e le vendite promozionali nelle
          quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
          reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
              2.   Le   vendite   di   liquidazione  sono  effettuate
          dall'esercente  dettagliante  al  fine  di esitare in breve
          tempo  tutte  le  proprie  merci,  a seguito di: cessazione
          dell'attivita'    commerciale,    cessione    dell'azienda,
          trasferimento  dell'azienda in altro locale, trasformazione
          o  rinnovo  dei  locali  e  possono  essere  effettuate  in
          qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune
          dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
              3.  Le  vendite di fine stagione riguardano i prodotti,
          di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
          deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo
          di tempo.
              4.    Le    vendite    promozionali   sono   effettuate
          dall'esercente  dettagliante  per  tutti  o  una  parte dei
          prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
              5.  Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo
          sconto  o  il  ribasso  effettuato  deve essere espresso in
          percentuale  sul  prezzo normale di vendita che deve essere
          comunque esposto.
              6.  Le  regioni,  sentite  i  rappresentanti degli enti
          locali,  le  organizzazioni dei consumatori e delle imprese
          del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la
          pubblicita'  anche ai fini di una corretta informazione del
          consumatore,  i  periodi  e  la  durata  delle  vendite  di
          liquidazione e delle vendite di fine stagione.
              7.  Per  vendita  sottocosto  si  intende la vendita al
          pubblico  di  uno  o  piu' prodotti effettuata ad un prezzo
          inferiore    a   quello   risultante   dalle   fatture   di
          acquisto maggiorato  dell'imposta  sul valore aggiunto e di
          ogni  altra  imposta  o  tassa  connessa  alla  natura  del
          prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
          riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
            8.  Ai  fini della disciplina delle vendite sottocosto il
          Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20,
          comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti
          sanzionatori,  fermo  restando  quanto disposto dalla legge
          10 ottobre  1990,  n.  287, si applicano le disposizioni di
          cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
              9.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  promuove  la  sottoscrizione di codici di
          autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le
          organizzazioni  rappresentative delle imprese produttrici e
          distributive.".