IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e
successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/138/CE che
istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunita' per
la febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa
all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre
catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in
Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della
Comunita';
Vista la decisione della Commissione europea approvata nel corso
del comitato veterinario permanente del 4 aprile 2001 relativa
all'acquisto da parte della comunita' del vaccino contro la febbre
catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;
Vista la decisione 90/424 del Consiglio, del 26 giugno 1990,
relativa a talune spese nel settore veterinario;
Considerato che, a partire dal mese di agosto 2000 si sono
verificati oltre 6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella
regione Sardegna, nonche' in Calabria localizzati nelle province di
Reggio Calabria, Cosenza e Crotone e in Sicilia limitatamente alle
provincie di Palermo, Trapani e Agrigento;
Considerato che la malattia, trasmessa da insetti vettori del
genere Culicoides, colpisce tutti i ruminanti sia domestici che
selvatici e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre
i bovini fungono da serbatoi del virus essendo quindi in grado di
trasmettere il virus agli insetti vettori;
Tenuto conto che la diffusione dell'infezione e' influenzata dalle
condizioni climatiche e dalla densita' delle popolazioni dei
Culicoidi, presenti anche in aree attualmente non interessate dalla
malattia, e che l'infezione quindi potrebbe non solo diffondersi
nelle regioni gia' interessate dalla precedente epidemia ma anche
estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che
la profilassi vaccinale e' uno degli strumenti piu' efficaci per
evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;
Ritenuto necessario integrare le misure di profilassi diretta, con
la profilassi vaccinale;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 24 aprile 2001;
Ordina:
Art. 1.
1. E' reso obbligatorio un programma di controllo della febbre
catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti
i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle provincie di
cui all'allegato I.
2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, e'
utilizzato il vaccino vivo attenuato, prodotto dal Veterinary
Institute di Oonderstepoot, Sud Africa, messo a disposizione
dall'Unione europea.