IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il proprio decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184  dell'8 agosto  2000,
recante  norme  di  attuazione  del  regolamento  (CE) n. 1493/99 del
Consiglio del 17 maggio 1999 e del regolamento (CE) della Commissione
n. 1227/00 del 31 maggio 2000 concernenti l'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
  Visto il proprio decreto 2 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  11  del  15 gennaio 2001,
riguardante  la ripartizione tra le regioni e province autonome delle
risorse   fnanziarie   e   degli   ettari   oggetto   del  regime  di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
  Considerato  necessario  garantire  la completa utilizzazione delle
risorse  finanziarie  e  degli  ettari  assegnati  all'Italia  con la
decisione  della  Commissione 2000/503/CE del 25 luglio 2000, al fine
di  evitare  di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 4
del regolamento (CE) 1227/00;
  Considerato  che il differente stato di avanzamento delle procedure
attivate  dalle  regioni  per  l'utilizzo  dei fondi rende necessario
prevedere  una  compensazione  fra  le  spese supplementari di alcune
regioni con il sottoutilizzo di quelle effettuate da altre regioni;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario effettuare una rimodulazione della
disponibilita'  finanziaria  e  degli  ettari  assegnati  a  ciascuna
regione,  qualora  non siano raggiunti i livelli di spesa e di ettari
assegnati dal citato decreto 2 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e province autonome di Trento e
Bolzano espresso nella seduta del 19 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Qualora,  per  la  campagna  2000-2001,  le spese sostenute e i
relativi   ettari   oggetto   del   regime   di   ristrutturazione  e
riconversione,  in  una  determinata  regione  o  provincia autonoma,
eccedano  le  risorse  finanziarie e gli ettari assegnati alla stessa
regione  o  provincia autonoma, ai sensi del decreto 2 novembre 2000,
tali spese sono compensate con le risorse di altre regioni o province
autonome,  le  cui  spese  sostenute  siano  inferiori alla dotazione
assegnata, secondo le modalita' di cui al comma 2.
  2.  La  liquidazione  delle  spese  in  esubero, di cui al comma 1,
rispetto  alle  risorse  finanziarie  assegnate, e' effettuata tra le
regioni    e   province   autonome   richiedenti,   proporzionalmente
all'entita' delle richieste avanzate.