Il  presente comunicato fa seguito a quello del 19 aprile 2001 (GU
21   aprile   2001  n.93)  nel  quale  erano  indicate  le  modalita'
applicative  dell'art.  85,  comma  26  e  comma  28,  della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  in  materia  di  medicinali non coperti da
brevetto.
   Sulla base delle determinazioni assunte dalla CUF nelle sedute del
3-4  aprile, 8-9 e 22-23 maggio 2001, nonche' della revisione operata
ai  sensi  del  comunicato  del  19 aprile 2001 concernente l'art. 85
commi  26  e  28  della  legge  23 dicembre 2000 n. 388 in materia di
medicinali  non  coperti da brevetto, i medicinali a cui si applicano
le  disposizioni di cui sopra, sono quelli a base dei principi attivi
e nelle formulazioni specificati nell'allegato 1.
   Viste    le    comunicazioni,   fatte   dalle   aziende   titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base
dei  principi  attivi  nelle  formulazioni riportate nell'allegato 1,
alla  segreteria  CIPE  (Ufficio Sorveglianza Farmaci) e al Ministero
della  Sanita'  (Direzione  Generale  Valutazione  dei  Medicinali  e
Farmacovigilanza)  del  prezzo  che intendono praticare dal 1o luglio
2001  (conforme  a  quanto  previsto  dal  sopra  richiamato  comma 5
dell'art.36   della   legge   27  dicembre  1997,  n.449  cosi'  come
specificato  dalla  delibera  CIPE  n.10  del  26  febbraio 1998), si
riporta nell'allegato 2 l'elenco completo dei medicinali, autorizzati
alla  data  del  15  aprile  2001, cui si applica il nuovo sistema di
rimborso previsto dal comma 26 e dal comma 28 dell'art.85 della legge
23  dicembre  2000, n. 388, con l'indicazione dei prezzi in vigore al
1o  luglio  2001  e,  per  i  prezzi  superiori  al valore massimo di
rimborso, della quota che restera' a carico dell'assistito.
   Le  aziende titolari all'immissione in commercio di medicinali per
i quali ad oggi non risulta comunicato il prezzo che andra' in vigore
al  1o  luglio 2001 (casella vuota nel campo prezzo al 1o luglio 2001
),  in  occasione della comunicazione e pubblicazione di detto prezzo
dovranno indicare anche il prezzo massimo di rimborso corrispondente.
Tali  prezzi  saranno,  in ogni caso, riepilogati dal Ministero della
sanita' in un prossimo comunicato.
   Per  ogni  medicinale ammesso alla rimborsabilita' successivamente
alla  data  del presente provvedimento e a base dei principi attivi e
nelle  formulazioni  elencati nell'allegato 1, dovra' essere indicato
il  prezzo  massimo  di  rimborso  e il prezzo che l'azienda titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio di tale medicinale
intende  praticare  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  5
dell'art.36   della   legge   27  dicembre  1997,  n.449  cosi'  come
specificato  dalla  delibera  CIPE n.10 del 26 febbraio 1998. Di tali
elementi   si  terra'  conto  in  sede  di  aggiornamento  semestrale
dell'elenco  a  cui si applica il disposto del comma 26 dell'articolo
85 della legge n. 388/2000.
   Gli  elenchi allegati recepiscono le autocertificazioni presentate
dalle  aziende  per  quanto riguarda il regime brevettuale di diversi
prodotti: eventuali integrazioni e correzioni potranno essere oggetto
di una successiva pubblicazione.