IL DIRIGENTE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Radulescu Rozalia ha
chiesto  il riconoscimento del titolo di Sora de Pediatria conseguito
in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere pediatrico;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel  comma  9 dell'art. 14 del decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di Sora de pediatria conseguito nell'anno 1969 presso
la scuola statale sanitaria di Buzau (Romania) della sig.ra Radulescu
Rozalia,  nata  a  Nehoiu  (Romania)  il  giorno  11  marzo  1950  e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere pediatrico.
  2.  La  sig.ra  Radulescu  Rozalia  e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratrice  dipendente  o autonomo, la professione di
infermiere  pediatrico,  previa  iscrizione al collegio professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 maggio 2001
                                    Il dirigente generale: Mastrocola