IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia; Vista la direttiva 80/780/CEE del Consiglio del 22 luglio 1980, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio 1981, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli; Vista la direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979 come da ultimo emendata dalla direttiva 89/235/CEE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989; Vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, nonche' il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997 che introduce una rettifica alle disposizioni transitorie; Vista la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 266 del 18 agosto 1997, e la rettifica della direttiva stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 21 del 26 gennaio 2000; Visto il protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente, Ministero dei trasporti e della navigazione, ANCI, Coordinamento assessori alla mobilita' dei comuni capoluogo delle aree metropolitane ed ANCMA sottoscritto in data 18 novembre 1999; ADOTTA il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto,si applicano: a) ai pneumatici; b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; c) alle sporgenze esterne; d) ai retrovisori; e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico; f) ai serbatoi di carburante; g) alle misure contro la manomissione; h) alla compatibilita' elettromagnetica; i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico; l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento; m) agli ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture di sicurezza; n) ai vetri, ai tergicristalli nonche' ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.