IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto  l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo   30  aprile  1992,  n.  285,pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro   attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a  materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto  l'art.  406,  comma  4,  del  regolamento  di  esecuzione e di
attuazione  del  nuovo  codice della strada approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1992  che  conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art. 229 del
codice   alle   direttive   comunitarie   disciplinanti  materie  del
regolamento;
Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
Visto  l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul
controllo  di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore, dei
rimorchi  e  dei  loro  dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare
in materia;
Vista  la  direttiva  80/780/CEE  del  Consiglio  del 22 luglio 1980,
recepita  con  decreto del Ministro dei trasporti del 5 gennaio 1981,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274
del  6 ottobre 1981 concernente il riavvicinamento delle legislazioni
degli  Stati  membri  ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote
con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli;
Vista  la  direttiva  78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978,
concernente  il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative   al   livello  sonoro  ammissibile  ed  ai  dispositivi  di
scappamento  dei  motocicli  recepita  con  decreto  del Ministro dei
trasporti  del  5  maggio  1979, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del 28 luglio 1979 come da ultimo
emendata dalla direttiva 89/235/CEE recepita con decreto del Ministro
dei   trasporti  del  6  dicembre  1989  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989;
Vista  la  direttiva  92/61/CEE  del  Consiglio  del  30 giugno 1992,
recepita  con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del  5  aprile  1994 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a
due  o a tre ruote pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  99 del 30 aprile 1994, nonche' il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1991 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16  maggio  1997 che introduce una
rettifica alle disposizioni transitorie;
Vista  la  direttiva  97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei
veicoli  a  motore  a  due  o  a tre ruote, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 266 del 18 agosto 1997, e la
rettifica della direttiva stessa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 21 del 26 gennaio 2000;
Visto  il  protocollo d'intesa tra Ministero dell'ambiente, Ministero
dei trasporti e della navigazione, ANCI, Coordinamento assessori alla
mobilita'  dei  comuni  capoluogo  delle  aree metropolitane ed ANCMA
sottoscritto in data 18 novembre 1999;
                               ADOTTA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto,si applicano:
a) ai pneumatici;
b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
c) alle sporgenze esterne;
d) ai retrovisori;
e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico;
f) ai serbatoi di carburante;
g) alle misure contro la manomissione;
h) alla compatibilita' elettromagnetica;
i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico;
l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento;
m)  agli  ancoraggi  delle  cinture  di  sicurezza ed alle cinture di
sicurezza;
n)  ai vetri, ai tergicristalli nonche' ai dispositivi di sbrinamento
e  di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione del 5
aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.