IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1991 relativo ai progetti di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante, tra l'altro, all'art. 47, comma 1, delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 nonche' della disciplina delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, emanato in attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in materia di azioni positive, Visti, in particolare, l'art. 7 relativo alle azioni positive, nonche' l'art. 10, comma 1, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le pari opportunita', di stabilire nuove modalita' di presentazione delle relative richieste di finanziamento, le procedure di valutazione e di verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti medesimi, nonche' i requisiti di onorabilita' che i soggetti richiedenti devono possedere; Acquisite le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita' di cui alla sopracitata legge 125/1991, nella riunione del 12 settembre 2000; Decreta: Art. 1. Requisiti del soggetto richiedente 1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica per se', se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove esistente, per l'amministratore delegato. Qualora il soggetto proponente sia una azienda: non deve essere o essere stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni. A tal fine dovra' essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazione professionale: deve essere in possesso della certificazione attestante l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve produrre apposita documentazione. Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale: deve essere in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo regionale e deve produrre apposita documentazione. 2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la normativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativa certificazione deve essere prodotta. 3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita' dichiarata d'ufficio.