IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Visto  il  decreto  interministeriale  22 luglio  1991  relativo ai
progetti  di azioni positive approvati fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, che reca disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese;
  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  recante, tra l'altro,
all'art.  47,  comma  1,  delega  al  Governo in materia di revisione
dell'art.  8  nonche'  della  disciplina delle azioni positive di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 196, emanato in
attuazione della predetta delega, recante tra l'altro disposizioni in
materia di azioni positive,
  Visti,  in  particolare,  l'art.  7  relativo alle azioni positive,
nonche'  l'art.  10,  comma  1,  che demanda al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica e con il Ministro per le
pari  opportunita',  di  stabilire  nuove  modalita' di presentazione
delle   relative   richieste   di   finanziamento,  le  procedure  di
valutazione  e  di  verifica e quelle di erogazione dei finanziamenti
medesimi,   nonche'  i  requisiti  di  onorabilita'  che  i  soggetti
richiedenti devono possedere;
  Acquisite  le indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parita'
di   cui   alla   sopracitata  legge  125/1991,  nella  riunione  del
12 settembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Requisiti del soggetto richiedente
  1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter
accedere  al  finanziamento,  deve  essere  in  possesso dei seguenti
requisiti di onorabilita':
    non  deve  aver  riportato condanne penali, se persona fisica per
se',  se  persona  giuridica  per  il  rappresentante  legale  e, ove
esistente, per l'amministratore delegato.
  Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
    non   deve   essere  o  essere  stata  assoggettata  a  procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni.
  A   tal   fine  dovra'  essere  presentata  apposita  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Qualora   il  soggetto  proponente  sia  un  centro  di  formazione
professionale:
    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante
l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve
produrre apposita documentazione.
  Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:
    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestante
l'iscrizione    all'albo   regionale   e   deve   produrre   apposita
documentazione.
  2.  In  ogni  caso  quando  per la natura giuridica del soggetto la
normativa   vigente   richiede  l'iscrizione  all'albo,  la  relativa
certificazione deve essere prodotta.
  3.  La  documentazione  di cui ai commi precedenti va allegata alla
domanda  di  ammissione  al  beneficio,  a  pena  di improcedibilita'
dichiarata d'ufficio.