IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa nonche' sui codici delle unita' sanitarie locali; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante la determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati al sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 18 aprile 2001, con il quale vengono individuati i modelli di rilevazione delle attivita' economiche delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere a partire dall'anno di competenza 2001; Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2001, n. 129, che, al fine di consentire il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti della spesa sanitaria, prevede l'obbligo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi e ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere attraverso un modello da adottare con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il comma 4-ter del gia' citato art. 1 che prevede la evidenziazione separata delle poste relative alle valutazioni di fine esercizio rispetto ai dati relativi ai costi aziendali; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da verbale della seduta del 24 aprile 2001; Decreta: Art. 1. Modello di rilevazione trimestrale relativo ai costi e ai ricavi aziendali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere inviano trimestralmente alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanita' le informazioni richieste con il modello CE - modello di rilevazione dei costi e dei ricavi delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, riportato nell'allegato 1, che sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001. Ai medesimi adempimenti sono tenute anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite direttamente. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per gli adempimenti connessi alla compilazione del modello sopraindicato.