IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n.
595, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della
spesa nonche' sui codici delle unita' sanitarie locali;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' del 17 settembre 1986,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del 15 ottobre 1986,
riguardante  la determinazione delle codifiche da utilizzare in tutti
gli  scambi  di  informazioni  tra  i soggetti interessati al sistema
informativo sanitario;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 18 aprile 2001, con il
quale  vengono  individuati  i modelli di rilevazione delle attivita'
economiche  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali e delle aziende
ospedaliere a partire dall'anno di competenza 2001;
  Visto l'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n.
17, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2001, n. 129,
che,  al  fine  di  consentire  il monitoraggio in corso d'anno degli
andamenti  della  spesa  sanitaria, prevede l'obbligo delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di trasmettere
trimestralmente al Ministero della sanita' i dati relativi ai costi e
ricavi  aziendali  delle  aziende  unita'  sanitarie locali e aziende
ospedaliere  attraverso  un  modello  da  adottare  con  decreto  del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  comma  4-ter  del  gia'  citato  art.  1  che prevede la
evidenziazione separata delle poste relative alle valutazioni di fine
esercizio rispetto ai dati relativi ai costi aziendali;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, come da verbale della seduta del 24 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Modello  di  rilevazione  trimestrale  relativo  ai costi e ai ricavi
aziendali  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e delle aziende
                            ospedaliere.
  1.  Le  unita'  sanitarie  locali  e le aziende ospedaliere inviano
trimestralmente alle regioni e alle province autonome di appartenenza
e al Ministero della sanita' le informazioni richieste con il modello
CE  -  modello  di  rilevazione  dei costi e dei ricavi delle aziende
unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  riportato
nell'allegato  1,  che  sostituisce  quello  allegato  al decreto del
Ministro della sanita' 16 febbraio 2001. Ai medesimi adempimenti sono
tenute anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per le attivita' sanitarie gestite direttamente.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
impartiscono disposizioni alle aziende unita' sanitarie locali e alle
aziende  ospedaliere  per  gli adempimenti connessi alla compilazione
del modello sopraindicato.