IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della   ditta   S.c.r.l.  Cooperativa  ceramica
industriale  Livorno,  tendente  ad  ottenere  la  corresponsione del
trattamento    straordinario    di    integrazione    salariale   per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 7 maggio 2001 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:      A    seguito   dell'approvazione   del   programma   di
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
datato   7   maggio   2001,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cooperativa ceramica industriale
Livorno, con sede in Livorno, unita' di Livorno, per un massimo di 30
unita'  lavorative  per  il periodo dal 22 novembre 2000 al 21 maggio
2001.
  Istanza  aziendale presentata il 21 dicembre 2000 con decorrenza 22
novembre 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi