IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  comma  4,  dell'art.  2,  con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
22 maggio  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati, a lire 105.120 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,  convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 maggio   1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,  l'art.  3-bis,  con  il  quale il comma 181 dell'art. 1
della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
    per  il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui   trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte  costituzionale  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro
del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con l'osservanza delle
disposizioni  di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive  modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per
ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001;
    tali  emissioni  non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo  massimo  di  emissione  di  titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
    il  ricavo  netto  delle  suddette  emissioni  sara'  versato  ai
competenti  enti  previdenziali,  che  provvederanno  direttamente  a
soddisfare  in  contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle
forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
INPS  in data 27 aprile 2001 e dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo  -  ENPALS  in data
18 maggio   2001,   con  cui  gli  enti  predetti  hanno  chiesto  la
corresponsione  delle  somme  relative alla sesta delle annualita' di
cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo
di lire 1.602.500.000.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visti  i propri decreti in data 6 e 19 aprile, 9 maggio 2001, con i
quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle prime sei tranches dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  4,50%,  con godimento 15 marzo 2001 e
scadenza 15 marzo 2004;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro  poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui
netto    ricavo    dovra'    essere    destinato,   quanto   a   lire
1.602.500.000.000,  alle  finalita' di cui al citato decreto-legge n.
79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e  dell'art.  3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito   nella   legge   28 maggio  1997,  n.  140,  e'  disposta
l'emissione  di  una  settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali
4,50%,  con  godimento  15 marzo  2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino
all'importo  massimo  di  nominali  1.750  milioni di euro, di cui al
decreto  ministeriale  del  6 aprile  2001,  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2001.