IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 dicembre 2000, n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate nuove modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92; Preso atto delle difficolta' per i beneficiari dell'agevolazione di dare esatta esecuzione per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e 7, del citato regolamento entro il termine ivi previsto del 31 gennaio e tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno; Considerata l'esigenza, manifestata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome nel corso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio 2001 convocato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova procedura; Tenuto conto di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente; Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire, per l'anno 2001, il predetto termine del 31 gennaio al 31 luglio onde consentire agli operatori ed agli uffici interessati di effettuare gli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina e di garantire la fruizione del beneficio agli aventi diritto; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta del 22 marzo 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001; Vista la nota n. 3-5185/UCL del 30 aprile 2001 con la quale e' stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, nonche' dall'articolo 6, comma 5, del citato decreto, per la presentazione della dichiarazione di avvenuto impiego dei medesimi prodotti agevolati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 18 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000. - Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), e' il seguente: "4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1o gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi gia' realizzati, nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)." - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente: "1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attivita' stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lett. a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalita' del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1 successive alla prima presentata a norma del presente regolamento le attivita' da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente. 2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresi' indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attivita' dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento. 3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire. 4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione. 5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera e), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione. 6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed indicano i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantita' su cui intervenire e le relative quantita' e qualita' complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare". - Il testo dell'art. 6, commi 5 e 7, del decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente: "5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'art. 1, comma 1. 6. (Omissis). 7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche' gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.". - La legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 2, comma 1 e 6, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre 2000, n. 375, e' riportato in note alle premesse.