IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della sanita'; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".