PREMESSA  L'articolo  19,  comma  1,  del Regolamento Emittenti n.
11971/99,  come  recentemente  modificato,  ha stabilito il passaggio
dell'attivita'  di  vigilanza  sugli annunci pubblicitari concernenti
OICR  e  fondi  pensione  aperti alla fase successiva alla diffusione
degli  stessi.  Tale passaggio ha richiesto la definizione di criteri
operativi di redazione al fine di garantire il rispetto, da parte dei
soggetti  interessati,  dei  principi di correttezza, chiarezza e non
ingannevolezza1.
   In   particolare,  la  definizione  di  uno  standard  redazionale
risponde  al  duplice obiettivo di assicurare la piena comparabilita'
delle  informazioni  contenute  nei  messaggi  pubblicitari, in forza
dell'applicazione  di  criteri oggettivamente definiti ex ante e resi
noti  al mercato, e di ridurre al minimo i comportamenti sleali degli
intermediari, sia italiani che esteri.
   La  comunicazione  e' strutturata in due parti, previa definizione
dell'ambito  applicativo.  Nella prima parte e' illustrata la portata
delle  disposizioni  dettate  dall'art. 17 del Regolamento Emittenti.
Nella  seconda  sono  chiarite  le  previsioni  dell'articolo  18 del
suddetto  Regolamento,  esplicitando  le modalita' di esposizione dei
dati di rendimento degli OICR e dei fondi pensione aperti.
                                * * *
   AMBITO APPLICATIVO
   Oggetto  e  destinatari1. I presenti standard redazionali hanno ad
oggetto  gli  annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di OICR
italiani  ed esteri e di fondi pensione aperti da chiunque diffusi in
Italia.
   Le modalita' di redazione predisposte devono ritenersi applicabili
agli  OICR  e  ai  fondi  pensione  aperti  collocati  in  Italia. Si
rappresenta,  tuttavia, che le peculiari finalita' 'previdenziali' di
questi ultimi non consentono l'applicazione di alcune previsioni.
   La  puntualizzazione  dei soggetti destinatari si rende necessaria
al  fine  di  chiarire in modo univoco l'applicabilita' dell'impianto
regolamentare  a  tutti gli annunci pubblicitari diffusi in Italia, a
prescindere dalla nazionalita' del soggetto che li veicola.
   In   tal  modo  e'  garantita  la  parita'  di  trattamento  degli
intermediari  nonche'  la uniformita' delle informazioni destinate al
pubblico degli investitori.
   Veicoli  pubblicitari  2.  Le  regole  si  applicano  agli annunci
pubblicitari  trasmessi  attraverso  qualsiasi mezzo di comunicazione
(stampa, radio, televisione, e-mail, siti Web ....).
   Si ritiene, infatti, che la correttezza e non ingannevolezza degli
annunci  pubblicitari  debba  essere  garantita indipendentemente dal
veicolo di comunicazione utilizzato.
   Alcune  deroghe sono previste esclusivamente per i siti internet e
le  newsletter  in  considerazione del maggiore contenuto informativo
delle comunicazioni veicolate.
   * * *
   Definito  l'ambito  applicativo  degli  standard  redazionali,  di
seguito  se  ne  delineano  i  contenuti  con riferimento ai 'criteri
generali' contenuti nell'art. 17 del regolamento Consob 11971/99.
   CRITERI GENERALI
   (Art.   17)   3.   L'annuncio  pubblicitario  non  deve  risultare
ingannevole per l'investitore.
   Il   messaggio   pubblicitario   deve   ritenersi  ingannevole  se
strutturato   in   modo  da  indurre  in  errore  il  pubblico  degli
investitori2.
   Conseguentemente  la  non  ingannevolezza deve essere valutata sia
con riguardo alle singole espressioni utilizzate (quali, ad esempio i
termini  'garantisce'  o  '  assicura'  riferiti  agli  obiettivi  di
rendimento3),  sia con riferimento al messaggio pubblicitario nel suo
complesso  evitando,  in  particolare,  di  enfatizzare  i 'benefici'
dell'investimento senza indicare (sia pure sinteticamente) i relativi
rischi.
   3.1  Le  informazioni  esposte  negli  annunci pubblicitari devono
essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.
   Nell'ipotesi,   ad  esempio,  di  descrizione  della  politica  di
investimento,  l'esposizione  deve  essere  chiara  e coerente con il
profilo  di  rischio - rendimento indicato nel prospetto informativo,
al  fine  di  evitare  erronee  percezioni  delle caratteristiche del
prodotto offerto.
   3.2 Ogni annuncio pubblicitario deve riportare l'avvertenza 'prima
dell'adesione  leggere  il  prospetto informativo' in modo leggibile.
Negli  annunci  diffusi  a  mezzo radio o televisione tale avvertenza
deve essere riprodotta a voce.
   La  riproduzione  dell'avvertenza  deve  avvenire con caratteri di
stampa  tali  da  garantirne  una agevole ed immediata lettura e, nel
caso  di  utilizzo  di  strumenti audiovisivi, l'ascolto della stessa
deve risultare agevole.
   3.3  Devono essere indicate le fonti dei risultati di statistiche,
studi  ed elaborazione-dati riportati nell'annuncio pubblicitario; le
affermazioni  di  preminenza possono essere adoperate solo se fondate
su dati oggettivi e documentabili.
   L'esposizione   delle  fonti  dei  dati  menzionati  nell'annuncio
consente  di  verificarne  la  congruenza nonche' la reale portata ed
oggettivita'.
   Le  affermazioni di preminenza (quali, ad esempio, 'la piu' grande
societa'   di  gestione',  'il  miglior  fondo',  'il  prodotto  piu'
innovativo'...)    possono   essere   supportate   anche   attraverso
elaborazioni  di dati non derivanti necessariamente da fonti terze ed
indipendenti  rispetto  alla societa' di gestione, a condizione che i
criteri di elaborazione siano oggettivi.
   3.4  Negli  annunci  pubblicitari  possono  costituire  oggetto di
comparazione   solo   prodotti   caratterizzati   da   parametri   di
rischio-rendimento omogenei (in termini di natura e misura).
   I  prodotti oggetto dell'annuncio potranno essere confrontati solo
con  altri  prodotti e parametri omogenei sotto il profilo dei rischi
(finanziario,   creditizio,  legale...).  I  parametri  di  confronto
dovranno essere esposti e i relativi dati pubblicamente disponibili.
   Inoltre,   nell'ipotesi   di   fondi   pensione,  il  criterio  di
omogeneita'  risulta  rispettato  anche se il confronto e' effettuato
tra  prodotti  'che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli
stessi  obiettivi'  (quali,  ad  esempio, le polizze assicurative). I
prodotti    confrontati    devono,   comunque,   avere   profili   di
rischio-rendimento  omogenei  e  la  comparazione  deve  avvenire nel
rispetto   del   principio  di  correttezza.  E'  necessario,  cioe',
descrivere,  sia  pure  sinteticamente, le differenti caratteristiche
dei prodotti comparati.
                                * * *
   ILLUSTRAZIONE DI RENDIMENTI
   CONSEGUITI E DI ALTRI DATI
   (Art.  18)  Con  riguardo  alle  modalita'  di  illustrazione  dei
rendimenti  conseguiti,  l'art.  18  del  regolamento emittenti, come
recentemente  modificato,  ne ha svincolato l'esposizione dai criteri
previsti per il prospetto informativo.
   Tale  modifica,  connessa  alle  diverse  finalita'  del prospetto
rispetto  all'annuncio  pubblicitario,  richiede  che le modalita' di
illustrazione  dei  rendimenti  conseguiti  siano  definite  in  modo
puntuale  sia per quanto concerne l'arco temporale di riferimento che
relativamente alle modalita' di rappresentazione.
   Le  modalita'  di  rappresentazione  che  di  seguito si delineano
devono  ritenersi  sempre  e  comunque  valide, indipendentemente dal
veicolo  utilizzato  per la diffusione dell'annuncio. In particolare,
nell'ipotesi   di  trasmissione  dell'annuncio  attraverso  strumenti
audiovisivi  tutte le avvertenze di seguito evidenziate devono essere
riprodotte anche a voce.
   4.  I  rendimenti  degli  OICR  italiani  o esteri riportati negli
annunci pubblicitari sono confrontati con i relativi benchmark.
   Ogni    performance   pubblicizzata   deve   essere   accompagnata
dall'esposizione del rendimento conseguito dal benchmark nel medesimo
periodo  di riferimento, al fine di permettere sempre all'investitore
un agevole raffronto con il profilo di rischio/rendimento prescelto.
   4.1  I  rendimenti  devono  essere  riportati al netto degli oneri
fiscali  ovvero,  se  cio'  non  e'  possibile,  occorre indicare con
adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.
   In  caso di esposizione di rendimenti al lordo degli oneri fiscali
la relativa avvertenza deve risultare facilmente leggibile.
   La   unica  puntualizzazione  rispetto  al  dettato  regolamentare
riguarda  la  richiesta  di  una  adeguata  evidenza  dell'avvertenza
relativa  alla  eventuale esposizione dei dati di rendimento al lordo
degli    oneri   fiscali.   L'avvertenza   deve   essere   riprodotta
adeguatamente anche attraverso strumenti audiovisivi.
   4.2  L'annuncio  pubblicitario che espone i rendimenti conseguiti,
deve  riportare  l'avvertenza  'non vi e' garanzia di ottenere uguali
rendimenti per il futuro' in modo leggibile.
   Tale  avvertenza  deve  essere  inserita all'interno dell'annuncio
pubblicitario  ogni  volta  in  cui  siano  reclamizzati i rendimenti
conseguiti.  La  stessa  avvertenza, inoltre, deve essere evidenziata
con  modalita'  tali  da  permetterne  l'agevole lettura o ascolto da
parte dell'investitore.
   * * *
   MODALITA' DI ESPOSIZIONE
   DEI RENDIMENTI Per quanto riguarda le modalita' di esposizione dei
dati di rendimento, l'articolo 18 richiede al redattore dell'annuncio
di   specificare  il  periodo  di  riferimento  per  il  calcolo  del
rendimento.
   Tale  periodo e' individuato avendo riguardo dei principi generali
di  correttezza  e  non  ingannevolezza dell'annuncio oltre che della
necessita',   prevista   al   comma   2  del  medesimo  articolo,  di
rappresentare  in  modo  chiaro  il  profilo  di  rischio connesso al
rendimento.
   In particolare, l'annuncio pubblicitario deve ritenersi corretto e
potenzialmente  non  ingannevole  se  i  rendimenti  conseguiti  sono
riferiti  ad  un arco temporale minimo significativo, individuato nei
12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso piu' prossimo
alla data di diffusione dell'annuncio.
   E'  necessario,  quindi,  che  il  messaggio pubblicitario riporti
alcune  rappresentazioni,  numeriche  e/o  grafiche,  dei  rendimenti
conseguiti   con  facolta'  di  indicare  ulteriori  dati  aggiuntivi
(rappresentazioni eventuali).
   Opportune deroghe sono dettate per i fondi operativi da meno di 12
mesi  (o  che  abbiano  recentemente  subito significative variazioni
nella politica di investimento) e per i fondi pensione.
   Rappresentazioni necessarie
   dei rendimenti
   5.  E' necessario che l'annuncio pubblicitario contenga i seguenti
dati  numerici  e/o  rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli
temporali definiti con cadenza trimestrale:
   Dati numerici:
   A.  Performance conseguita dal fondo/comparto negli ultimi 12 mesi
decorsi  alla  fine  del trimestre solare concluso piu' prossimo alla
data di diffusione dell'annuncio (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o
31 dicembre);
   B.  Rendimento  medio  annuo  composto del fondo/comparto relativo
agli  ultimi tre o cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare
concluso piu' prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali
dati  non sono disponibili e' possibile riportare il rendimento medio
annuo composto per due anni.
   In  alternativa  al rendimento medio annuo composto possono essere
esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.
   Rappresentazioni grafiche:
   C.  Grafico  lineare  rappresentante  i rendimenti degli ultimi 12
mesi  decorsi  alla  fine del trimestre solare concluso piu' prossimo
alla data di diffusione dell'annuncio;
   D.  Grafico  lineare  o  istogramma  dei  rendimenti relativi agli
ultimi  tre  o  cinque  anni  decorsi  alla fine del trimestre solare
concluso   piu'   prossimo  alla  data  di  diffusione  dell'annuncio
(mediante  grafico  lineare  o  istogramma  per  ciascuno  degli anni
considerati).   Se  tali  dati  non  sono  disponibili  e'  possibile
rappresentare i rendimenti per due anni.
   Le  rappresentazioni  necessarie  richieste  costituiscono  dati o
rappresentazioni   grafiche   'minime'   da  riportare  nell'annuncio
pubblicitario.  Pertanto, con particolare riferimento al punto sub B,
e'  comunque possibile riportare congiuntamente i rendimenti riferiti
a  3  e a 5 anni. E' altresi' possibile riportare le rappresentazioni
grafiche unitamente a quelle numeriche.
   L'individuazione   dei   lassi   temporali  di  riferimento  delle
rappresentazioni   e'   volta   ad   evitare   che  l'attenzione  del
sottoscrittore  sia attirata esclusivamente mediante l'esposizione di
un dato di rendimento di breve periodo.
   La  rappresentazione  delle performance conseguite dal fondo anche
nel  medio-lungo  periodo consente di attenuare l'effetto segnaletico
delle  performance di breve periodo. Questi ultimi dati di rendimento
potrebbero,   infatti,   non  risultare  significativi  in  relazione
all'orizzonte temporale dell'investimento proposto, come nel caso, ad
esempio, di un fondo azionario.
   Tutte  le  rappresentazioni necessarie sono riportate con adeguata
evidenza.
   Rappresentazioni eventuali
   dei rendimenti
   5.1  In  aggiunta  alle  rappresentazioni  necessarie e' possibile
pubblicizzare  i  rendimenti  riferiti  a multipli di 12 mesi decorsi
alla  fine  del  trimestre solare concluso piu' prossimo alla data di
diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi.
   L'arco  temporale  di  riferimento  deve  essere  sempre  indicato
nell'annuncio.   Per   il   materiale   pubblicitario   a  diffusione
continuativa   (quali   le  brochure),  la  diffusione  dell'annuncio
coincide  con  la  data  di  immissione  sul mercato, che deve essere
indicata nel materiale pubblicitario.
   Le  rappresentazioni  eventuali  dei  rendimenti vanno riferite ai
multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120 mesi, che decorrono, a
ritroso,  dall'ultimo  giorno  del  trimestre  solare  concluso  piu'
prossimo  alla  data  di  diffusione  dell'annuncio  (ad  esempio, un
annuncio diffuso il 20 aprile puo' riportare il rendimento conseguito
dal fondo/comparto riferito a multipli di 12 mesi, fino ad un massimo
di 120 mesi, che decorrono dal 30 marzo dello stesso anno).
   Fondi operativi
   da  meno  di 12 mesi Per i fondi operativi da meno di 12 mesi o le
cui politiche di investimento hanno subito recentemente significative
variazioni, ad eccezione dei fondi pensione, si applicano le seguenti
regole:
   5.2 I rendimenti conseguiti da fondi/comparti operativi da meno di
12  mesi  possono  essere  pubblicizzati purche' riferiti ad un lasso
temporale  minimo  di  6  mesi. E' necessario che l'arco temporale di
osservazione  delle  performance  abbia  come  giorno  di partenza il
giorno  di inizio dell'operativita' del fondo/comparto e come data di
rilevazione  finale  l'ultimo  giorno  del  mese solare concluso piu'
prossimo  alla  data  di  diffusione  dell'annuncio.  In  tal caso e'
riportata l'avvertenza 'Il fondo e' operativo dal...'.
   Le   medesime  rappresentazioni  dei  rendimenti  sono  estese  ai
fondi/comparti  operativi  da piu' di sei mesi, ma la cui politica di
investimento ha subito variazioni di rilevo. In tal caso e' riportata
l'avvertenza   'Il   fondo   ha  cambiato  politica  di  investimento
dal.......'.
   Si  e'  ritenuto  opportuno  consentire  la  diffusione di annunci
pubblicitari  anche  per  i  fondi/comparti  neocostituiti  che hanno
superato  almeno  6  mesi  dall'avvio dell'operativita', in quanto la
conoscenza  del  prodotto  da  parte  del pubblico nei primi mesi del
lancio risulta determinante per il buon avvio del fondo/comparto.
   I  dati  di  rendimento  possono,  pertanto,  essere pubblicizzati
purche'  riferiti  comunque  ad un lasso temporale minimo di sei mesi
(in  linea con i rendiconti semestrali). Non appena il prodotto avra'
raggiunto   i   quattro  trimestri  solari  di  operativita',  potra'
pubblicizzare  le  proprie  performance con le modalita' ordinarie di
cui al punto 5.
   5.3   Se  il  fondo/comparto  ha  superato  i  primi  12  mesi  di
operativita',  ma  non quattro trimestri solari, i dati di rendimento
sono riferiti ai 12 mesi conclusi dalla data del lancio.
   Ad esempio, un fondo operativo dal 20 luglio del 2000, a decorrere
dal  31  luglio  2001  e  per  il periodo da agosto a settembre 2001,
potra'    pubblicizzare    le   performance   relative   al   periodo
31/07/00-31/07/01.
   Nell'esempio  proposto,  infatti,  i  dati di rendimento a 12 mesi
avrebbero  potuto  essere  pubblicizzati  solo  dopo  il 30/09/01, in
quanto  l'ultimo  giorno  del trimestre solare concluso piu' prossimo
alla data di diffusione dell'annuncio sarebbe stato il 30/06/01, data
in cui il fondo non avrebbe avuto almeno 12 mesi di operativita'.
   La  deroga esposta consente di pubblicizzare i rendimenti relativi
ai  primi  12 mesi di operativita' fino a quando non siano decorsi 12
mesi  dal  trimestre  solare  concluso  piu'  prossimo  alla  data di
diffusione dell'annuncio.
   Le  peculiari  finalita'  previdenziali dei fondi pensione rendono
opportuna  una  ulteriore differenziazione nella rappresentazione dei
rendimenti,  caratterizzata  dall'enfasi  sull'orizzonte temporale di
medio - lungo periodo.
   Fondi pensione:
   rappresentazioni
   necessarie   dei  rendimenti  5.4  E'  necessario  che  l'annuncio
pubblicitario  contenga i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni
grafiche  relativi  ad  intervalli  temporali  definiti  con  cadenza
trimestrale:
   Dati numerici:
   A. Rendimento medio annuo composto del fondo/linee di investimento
relativo  agli  ultimi  cinque  anni  decorsi alla fine del trimestre
solare  concluso piu' prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.
Se  tali  dati  non  sono  disponibili (anche a seguito di variazioni
significative   della  politica  di  investimento)  e'  riportato  il
rendimento   medio   annuo   composto   per   il   minor  periodo  di
disponibilita', con un minimo di un anno.
   In  alternativa  al rendimento medio annuo composto possono essere
esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.
   Rappresentazioni grafiche:
   B. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti degli ultimi cinque
anni  decorsi  alla  fine del trimestre solare concluso piu' prossimo
alla  data  di  diffusione  dell'annuncio.  Se  tali  dati  non  sono
disponibili  e'  possibile  rappresentare  i  rendimenti per il minor
periodo di disponibilita', con un minimo di un anno.
   Le  rappresentazioni  necessarie  richieste  costituiscono  dati o
rappresentazioni   grafiche   'minime'   da  riportare  nell'annuncio
pubblicitario.  Pertanto  e'  possibile riportare le rappresentazioni
grafiche  unitamente  a  quelle  numeriche. Tutte le rappresentazioni
devono avere adeguata evidenza.
   Fondi pensione:
   rappresentazioni eventuali
   dei rendimenti 5.5 In aggiunta alle rappresentazioni necessarie e'
possibile  pubblicizzare  i rendimenti riferiti a multipli di 12 mesi
decorsi  alla  fine  del trimestre solare concluso piu' prossimo alla
data  di  diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi. L'arco temporale
di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio.
   Le   rappresentazioni   eventuali  dei  rendimenti  sono  comunque
riferite  a  multipli  di  12  mesi,  fino  ad un massimo di 120, che
decorrono,   a  ritroso,  dall'ultimo  giorno  del  trimestre  solare
concluso piu' prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.
                                * * *
   PARTICOLARI MODALITA'
   DI RAPPRESENTAZIONE
   DELLE  PERFORMANCE  6. I rendimenti non possono essere riferiti ad
aggregati di fondi o comparti con profili di rischio - rendimento non
omogenei.
   In  linea generale, la diffusione di annunci pubblicitari riferiti
a  dati  di rendimento di fondi/comparti aggregati e non omogenei dal
punto  di  vista  del rischio appare pregiudizievole del rispetto del
principio  di  correttezza  informativa,  in  quanto  non consente di
attribuire  i  rendimenti ad un ben individuato fondo/comparto. Anche
l'eventuale   adozione  di  criteri  di  ponderazione  pregiudica  il
rispetto  di  tale principio, in quanto l'attenzione dell'investitore
sarebbe  'catturata' con performance non direttamente riferite al suo
potenziale profilo di rischio-rendimento.
   6.1  L'esposizione  di  dati  comparativi di rendimento risultanti
dalla  predisposizione  di classifiche puo' avvenire a condizione che
siano almeno indicati: a) la categoria di appartenenza; b) il periodo
di  osservazione,  che  e'  pari  a  12  mesi  o suoi multipli; c) un
indicatore  del  rischio sopportato dal fondo/comparto. La classifica
va stilata per prodotti con profili di rischio/rendimento omogenei ed
e'  riferita  ad un campione significativo dell'universo dei prodotti
considerati.
   L'utilizzo   di   classifiche   nell'annuncio   pubblicitario   e'
consentito a condizione che sia garantita l'omogeneita' del confronto
tra  i  fondi/comparti  sia  ex  ante,  attraverso  la  categoria  di
appartenenza,  che  ex  post,  mediante  un  indicatore di rendimento
corretto  per  il  rischio  effettivo (quale, ad esempio, l'indice di
Sharpe).
   I  criteri  indicati,  da intendersi quali criteri 'minimi' per la
stesura  di  una  classifica  adeguata, devono essere applicati ad un
campione  significativo  di  fondi/comparti (relativamente all'intero
universo   della   categoria   di   appartenenza);  le  modalita'  di
costruzione  della  classifica,  inoltre, devono essere pubblicamente
disponibili.
   Per  categoria  di  appartenenza deve intendersi un 'aggregato' di
fondi/comparti omogenei dal punto di vista delle strategie gestionali
e  degli obiettivi di investimento che, in Italia, puo' concretamente
tradursi  nell'appartenenza alla medesima categoria Assogestioni. Per
i  fondi/comparti  esteri  non  classificati  in  tali  categorie  e'
possibile  fare  riferimento  alle  analoghe  categorie stilate dalle
Associazioni  nazionali.  Per  quanto  concerne i fondi pensione, gli
'aggregati'  omogenei  idonei  alla  individuazione  delle  categorie
devono  essere  identificati  anche con riferimento agli obiettivi di
rendimento.
   La  regola deve intendersi estesa anche alle classifiche, comunque
stilate  da soggetti terzi ed indipendenti dalla societa' di gestione
che diffonde il materiale pubblicitario, da cui derivi l'attribuzione
di premi.
   L'esposizione  nell'annuncio  di  premi  conseguiti  deve, in ogni
caso,  avvenire  nel rispetto dei principi di correttezza evitando le
omissioni   da   cui  potrebbe  derivarne  l'ingannevolezza.  Risulta
indispensabile,  quindi,  l'indicazione  del  periodo  di riferimento
della  classifica,  della fonte dei dati, e dell'entita' del campione
considerato,  mentre  non  corretta  risulterebbe l'esposizione di un
premio  attribuito  ad  un  fondo/comparto di cui e' stato variato il
team di gestione.
                                * * *
   ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI
   VOLONTARIE AGLI INVESTITORI
   A CONTENUTO PROMOZIONALE
   Per  le 'comunicazioni volontarie' a contenuto promozionale quali,
a   titolo  esemplificativo,  newsletter,  report  periodici  e  siti
internet,  si  ritiene  di poter introdurre delle differenziazioni in
senso  estensivo  in  considerazione  della  maggiore  rilevanza  del
contenuto  informativo  e  della  ridotta possibilita' di individuare
lassi   temporali   di   osservazione   delle   performance  in  modo
opportunistico   (e'   il   caso  dei  siti  internet  con  struttura
predefinita).
   Con particolare riferimento alla rete internet, tutte le tipologie
di  comunicazioni contenute nei siti web devono ispirarsi ai principi
generali  dettati  in  tema di annunci pubblicitari. Devono, inoltre,
osservare  i criteri di esposizione dei dati di rendimento di seguito
illustrati.
   7.  E'  necessario  che  le comunicazioni a contenuto promozionale
(quali  newsletter,  report  periodici,  pagine web..), contengano le
rappresentazioni  di  cui  ai  punti  5 o 5.4. Inoltre, e' consentito
riportare   le   performance  anche  con  riferimento  ad  intervalli
temporali   diversi   da  quelli  previsti  per  le  rappresentazioni
eventuali.
   Se  i  rendimenti  sono riferiti a lassi temporali inferiori ai 12
mesi e' possibile non riportare il benchmark.
   Gli ulteriori periodi temporali di riferimento per l'illustrazione
dei  rendimenti  sono  pari alla periodicita' dell'invio del report o
della newsletter, con il minimo di un mese.
   Per  i  siti  web, i dati di rendimento riferiti a periodi diversi
potranno  essere esposti nel caso in cui l'investitore disponga di un
database  liberamente interrogabile (in questo caso le query potranno
avere  ad  oggetto qualsiasi tipo di dato sui rendimenti quali ad una
settimana, un mese, due mesi...) o il sito sia strutturato in modo da
aggiornare periodicamente i dati a scadenze predefinite.
   7.1  Se  sono  forniti dettagli della composizione del patrimonio,
occorre  evidenziare il merito creditizio degli emittenti e la durata
media  finanziaria  dei  titoli  di  debito,  nonche' la composizione
geografica e settoriale dei titoli azionari.
   Le   newsletter   e   gli  altri  report  periodici  diffusi  agli
investitori   su   base   volontaria   e  concernenti  fondi/comparti
obbligazionari  o  bilanciati  dovranno  evidenziare  - se presente e
rilevante  -  la  percentuale  di  titoli  non 'investment grade' che
compongono  il  portafoglio  e  la  duration  media  della componente
obbligazionaria   qualora  diffondano  dati  sulla  composizione  del
portafoglio.
   7.2  Le  comunicazioni  volontarie a contenuto promozionale devono
essere  redatte in modo chiaro predisponendo, nel caso di utilizzo di
termini   tecnici,  un'apposita  legenda  o,  per  i  siti  internet,
modalita' di consultazione.
   La   predisposizione  di  modalita'  di  consultazione  di  facile
utilizzo  per  l'investitore,  quali  un glossario, consente una piu'
agevole comprensione dei termini tecnici utilizzati.
   Tutte  le  informazioni  presenti  nei siti web devono essere rese
agevolmente    fruibili   al   'navigatore'   anche   attraverso   la
predisposizione, se del caso, di link esplicativi.
   Con  particolare  riferimento  alla esposizione delle performance,
risulta  opportuna  la  previsione di un'avvertenza che raccomandi la
lettura  dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior
dettaglio   informativo  in  merito  alla  politica  di  investimento
concretamente  posta in essere; in alternativa, puo' essere riportata
una sintetica descrizione delle strategie di investimento adottate.
   IL PRESIDENTE
   1  Gli  eventuali  codici  di  autodisciplina dovranno tener conto
delle    indicazioni    interpretative    espresse   nella   presente
Comunicazione.
   2 Il principio e' mutuato dall'art. 2, let. b) del D. Lgs. 74/1992
in  materia  di  pubblicita' ingannevole e comparativa, che definisce
ingannevole 'qualsiasi pubblicita' che in qualunque modo, compresa la
sua  presentazione,  induca  in  errore  o possa indurre in errore le
persone  fisiche  o  giuridiche  alle  quali  e'  rivolta  o che essa
raggiunge  e  che,  a  causa  del  suo  carattere  ingannevole, possa
pregiudicare  il  loro  comportamento economico'. Lo stesso principio
trova  altresi'  espressione  nell'art.  17, comma 2, del Regolamento
11971/99,   laddove  si  richiede  che  'Il  messaggio  pubblicitario
trasmesso  con  l'annuncio  non deve essere tale da indurre in errore
circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti e
del relativo investimento'.
   3  La  precisazione e' valida per i fondi comuni diversi dai fondi
pensione  con  garanzia di restituzione del capitale o con rendimento
garantito.