IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'AMBIENTE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; Visto, in particolare, l'articolo 14 del predetto decreto legislativo, con il quale si prevede che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni, stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000; Acquisita l'intesa dei Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni espressa nella seduta del 19 aprile 2001; Decreta: Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessita' di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per: a) insediamenti di stabilimenti nuovi; b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono adottate le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Valgono altresi' le definizioni di' cui all'allegato al presente decreto. 3. Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio. 4. Le presenti norme si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al raggiungimento delle finalita' del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.