IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
               I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'AMBIENTE
         E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

   Visto l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
   Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto 1999, n. 334, relativo
all'"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con determinate sostanze
pericolose";
   Visto,   in   particolare,  l'articolo  14  del  predetto  decreto
legislativo,  con  il  quale  si  prevede  che il Ministro dei lavori
pubblici,   d'intesa  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente,
dell'industria,  commercio  artigianato  e  con la Conferenza Stato -
Regioni, stabilisce per le zone interessate da stabilimenti a rischio
di  incidente  rilevante  requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione territoriale;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9 agosto 2000, relativo a "Linee
guida  per  l'attuazione  del  sistema  di gestione della sicurezza",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 195 del 22 agosto 2000;
   Acquisita   l'intesa  dei  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente,
dell'industria, commercio e artigianato;
   Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni espressa nella
seduta del 19 aprile 2001;

                              Decreta:

                               Art. 1
               (Ambito di applicazione e definizioni)

   1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto
legislativo  17  agosto  1999, n. 334, stabilisce requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le  zone  interessate  da  stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
agli  articoli  6,  7  e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334,  con  riferimento  alla  destinazione  ed  all'utilizzazione dei
suoli,  al  fine  di  prevenire  gli  incidenti  rilevanti connessi a
determinate  sostanze  pericolose  e  a  limitarne le conseguenze per
l'uomo  e  per l'ambiente e in relazione alla necessita' di mantenere
opportune  distanze  di  sicurezza  tra  gli  stabilimenti  e le zone
residenziali per:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche  degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del
   decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) nuovi  insediamenti  o  infrastrutture  attorno  agli stabilimenti
   esistenti,   quali   ad  esempio,  vie  di  comunicazione,  luoghi
   frequentati  dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione
   o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o
   le conseguenze di un incidente rilevante.

   2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono adottate le
definizioni  di  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334. Valgono altresi' le definizioni di' cui all'allegato al
presente decreto.
   3.  Le norme di cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre,
a  fornire  orientamenti  comuni ai soggetti competenti in materia di
pianificazione   urbanistica   e   territoriale   e  di  salvaguardia
dell'ambiente,  per  semplificare  e riordinare i procedimenti, oltre
che  a  raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con
le norme di governo del territorio.
   4.  Le  presenti  norme  si  applicano anche ai casi di variazione
degli  strumenti  urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di
progetti  di  opere  di  interesse  statale  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione
di opere, interventi o programmi di intervento di cui all'articolo 34
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   5.  Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  provvedono  al  raggiungimento  delle  finalita'  del
presente  decreto  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.