IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n.
391,  recante  la  disciplina  metrologica  del preconfezionamento in
volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantita'
nominali  e  capacita'  nominali  previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  26 maggio  1980,  n.  391,  per taluni prodotti in
imballaggi preconfezionati;
  Visto  l'art.  15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere
di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo
decreto;
  Considerata  la  necessita'  di semplificare il sistema delle gamme
per  taluni  prodotti  per  tenere  conto  delle nuove esigenze della
produzione e del mercato;
  Considerata  la  garanzia  di  protezione dei consumatori derivante
dall'emanazione  della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  in  materia  di  indicazione  dei  prezzi  per  unita'  di
prodotto, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  prodotti  in  imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.1
burro,  1.6  ortaggi  secchi  e  frutta secca, 1.8 prodotti surgelati
(1.8.1  ortofrutticoli e patate precotte da friggere, 1.8.2 filetti e
porzioni  di  pesce,  impanati  o  non  impanati, 1.8.3 bastoncini di
pesce),  5.  colle  ed  adesivi  solidi  o  in polvere, 7. cosmetici,
prodotti  di  bellezza  e  da  toletta  (7.1  prodotti per la pelle e
l'igiene  della  bocca,  creme  da  barba,  creme  e  lozioni per uso
generale,  creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per
l'igiene  della  bocca,  7.2  paste  dentifricie,  7.3  prodotti  non
coloranti  per  capelli  e  prodotti  da  bagno. Lacche, shampooings,
prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme
per  capelli,  schiume  ed  altri  prodotti  schiumanti da bagno e da
doccia,  7.4  prodotti  a  base di alcole comprendenti meno del 3% in
volume  di  olio  di  profumo  naturale o sintetico e meno del 70% in
volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli,
lozioni  pre  e  dopo  barba,  7.5 deodoranti e prodotti per l'igiene
intima,   7.6   talchi),  9.  solventi,  10.  oli  per  ingrassaggio,
dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1980,  n.  391,  cosi'  come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
12 giugno  1985,  possono  essere destinati alla vendita senza alcuna
restrizione relativa alle quantita' nominali e alle capacita'.
  2.  Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti
elencati al comma 1.