IL DIRIGENTE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra  Horodincu Cristiana
Gabriela   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  asistent
generalist  conseguito  in  Romania, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115,  e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  asistent  generalist  conseguito  nell'anno 1991
presso  il  Gruppo  scolastico  sanitario  di  Braila (Romania) della
sig.ra  Horodincu  Cristiana  Gabriela,  nata  a  Braila (Romania) il
giorno 2 agosto 1973 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Horodincu  Cristiana  Gabriela  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la
professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 maggio 2001
                                    Il dirigente generale: Mastrocola