IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
 
  Visto l'art. 229  del  Nuovo  Codice  della  Strada  approvato  con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 106 del Nuovo Codice della Strada che ai commi 5  e  7
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  Trasporti   e   della
Navigazione, del Ministro dell'Agricoltura e  Foreste  nel  frattempo
divenuto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro
dell'Ambiente  a  decretare  in  materia  di  norme   costruttive   e
funzionali   delle   macchine   agricole   ispirandosi   al   diritto
comunitario; 
  Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione
delle direttive delle Comunita' Europee concernenti il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati Membri relative  all'omologazione  dei
tipi di trattori agricoli  o  forestali  a  ruote,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  gennaio  1980,
n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21  marzo  1980,
recante disposizioni relative all'omologazione  C.E.E.  dei  trattori
agricoli o forestali a ruote nonche', negli allegati I, II e  III,  i
modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e  del
certificato di conformita' di cui agli allegati I,  II  e  III  della
direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1981,
n. 212, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale
n. 133 del  16  maggio  1981,  recante,  fra  l'altro,  le  norme  di
attuazione  della  direttiva  77/537/CEE  relativa  alle  misure   da
adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori  diesel  destinati
alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 
  Visto il decreto ministeriale  20  dicembre  1999,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32  del  9  febbraio
2000,  di  attuazione  della   direttiva   97/68/CE   concernente   i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi  e
particolato inquinante prodotti  dai  motori  a  combustione  interna
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1989,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1989,  di  attuazione  della  direttiva  88/77/CEE,  come  da  ultimo
modificato dal decreto ministeriale 27 marzo 1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16  aprile  1997,  di  attuazione  della
direttiva 96/1/CE, concernente i provvedimenti da adottare contro  le
emissioni  di  gas  inquinanti  prodotti  dai  motori  ad  accensione
spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; 
  Vista  la  direttiva  2000/25/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 22 maggio 2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' Europee n. L 173  del  12  luglio  2000,  relativa  a
misure  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e   particolato
inquinante  prodotti  dai  motori  destinati  alla  propulsione   dei
trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva
74/150/CEE del Consiglio; 
  Sentito il Ministro della Sanita'; 
 
                               ADOTTA 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
  -  «trattore  agricolo  o  forestale»,  in  prosieguo   «trattore»:
qualsiasi veicolo rispondente alla definizione di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; 
  - «motore»: qualsiasi motore a combustione interna, destinato  alla
propulsione dei trattori, quale definito all'allegato I; 
  - «omologazione di un tipo di una  famiglia  di  motori  in  quanto
entita' tecnica per quanto riguarda le emissioni inquinanti»:  l'atto
attraverso il quale il Ministero dei Trasporti  e  della  Navigazione
certifica che un  tipo  o  una  famiglia  di  motori  destinati  alla
propulsione  dei  trattori  soddisfa  le  prescrizioni  tecniche  del
presente decreto; 
  - «omologazione di un tipo  di  trattore  per  quanto  riguarda  le
emissioni inquinanti»: l'atto attraverso il quale  il  Ministero  dei
Trasporti e della Navigazione certifica  che  un  tipo  di  trattore,
munito  di  un  determinato  motore,  corrisponde  alle  prescrizioni
tecniche del presente decreto; 
  - «famiglia di motori»; due o piu' tipi di motori di  progettazione
analoga che presentano caratteristiche comparabili dal punto di vista
delle emissioni inquinanti. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente  decreto,  relative  alla
salvaguardia dell'ambiente, integrano le misure gia' adottate con  il
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1981,  n.  212,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  133
del  16  maggio  1981,  di  attivazione  della  direttiva  77/537/CEE
concernente i provvedimenti contro l'inquinamento (opacita' dei  gas)
prodotto dai motori diesel destinati alla  propulsione  dei  trattori
agricoli o forestali a ruote.