IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 229 del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 106 del Nuovo Codice della Strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, del Ministro dell'Agricoltura e Foreste nel frattempo divenuto Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'Ambiente a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Vista la legge 8 agosto 1977 n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' Europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980, recante disposizioni relative all'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote nonche', negli allegati I, II e III, i modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e del certificato di conformita' di cui agli allegati I, II e III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva 77/537/CEE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, di attuazione della direttiva 88/77/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997, di attuazione della direttiva 96/1/CE, concernente i provvedimenti da adottare contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; Vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L 173 del 12 luglio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio; Sentito il Ministro della Sanita'; ADOTTA il seguente decreto: Art. 1 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: - «trattore agricolo o forestale», in prosieguo «trattore»: qualsiasi veicolo rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977; - «motore»: qualsiasi motore a combustione interna, destinato alla propulsione dei trattori, quale definito all'allegato I; - «omologazione di un tipo di una famiglia di motori in quanto entita' tecnica per quanto riguarda le emissioni inquinanti»: l'atto attraverso il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione certifica che un tipo o una famiglia di motori destinati alla propulsione dei trattori soddisfa le prescrizioni tecniche del presente decreto; - «omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti»: l'atto attraverso il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione certifica che un tipo di trattore, munito di un determinato motore, corrisponde alle prescrizioni tecniche del presente decreto; - «famiglia di motori»; due o piu' tipi di motori di progettazione analoga che presentano caratteristiche comparabili dal punto di vista delle emissioni inquinanti. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, relative alla salvaguardia dell'ambiente, integrano le misure gia' adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, di attivazione della direttiva 77/537/CEE concernente i provvedimenti contro l'inquinamento (opacita' dei gas) prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote.