IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rete Gamma, tendente ad ottenere
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 26 aprile 2001, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo unita' di:
    Albenga (Savona), per un massimo di 50 unita' lavorative;
    Baldichieri   D'Asti   (Asti),   per   un  massimo  di  40 unita'
lavorative;
    Barge (Cuneo), per un massimo di 28 unita' lavorative;
    Bergamo, pass. can. Lateranensi n. 1, per un massimo di 30 unita'
lavorative;
    Bergamo,  via  Moroni  n.  332/334,  per un massimo di 145 unita'
lavorative;
    Bergamo,  via  Ponchielli  n.  81,  per  un  massimo di 15 unita'
lavorative;
    Bergamo, via Boito n. 18, per un massimo di 60 unita' lavorative;
    Carbonara T. (Pavia) per un massimo di 80 unita' lavorative;
    Castegnato (Brescia), per un massimo di 65 unita' lavorative;
    Ceparana (La Spezia), per un massimo di 30 unita' lavorative;
    Genova,  via  D. Artigiani  n.  84,  per  un massimo di 45 unita'
lavorative;
    Genova,  via  Molassana  n.  106,  per  un  massimo  di 50 unita'
lavorative;
    Leini' (Torino), per un massimo di 70 unita' lavorative;
    Locate Triulzi (Milano), per un massimo di 15 unita' lavorative;
    S. Rocco B. (Cuneo), per un massimo di 40 unita' lavorative;
    S. Stefano L. (Lodi), per un massimo di 25 unita' lavorative;
    Salo' (Brescia), per un massimo di 50 unita' lavorative;
    Sanremo (Imperia), per un massimo di 32 unita' lavorative;
    Savona, per un massimo di 43 unita' lavorative;
    Seregno  (Milano), per un massimo di 25 unita' lavorative, per il
periodo dal 1o gennaio 2001 al 26 dicembre 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  13 febbraio 2001 con decorrenza
1o gennaio 2001.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 aprile 2001
                                         Il direttore generale: Daddi