Agli  Assessori  alla sanita' delle
                                  regioni e delle province autonome
                                  Ai Direttori dei servizi veterinari
                                  - Assessorati alla sanita'
                                  Ai      direttore     dell'Istituto
                                  superiore di sanita'
                                  Ai    magnifici    rettori    delle
                                  Universita'
                                  Ai    Direttori    degli   Istituti
                                  zooprofilattici sperimentali
                                  Al Presidente della Farmindustria
                                  Al Presidente del C.N.R.
                                  Al Presidente dell'ENEA
                                  Alle Associazioni animaliste
                                  Ai   Ministero  dell'universita'  e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole e forestali
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al Ministero degli affari esteri
                                  Al Ministero della difesa
                                  Ai Prefetti della Repubblica
                                  Ai   Commissari  di  governo  delle
                                  regioni e delle province autonome
                                  Alla  Federazione  nazionale  degli
                                  ordini   dei  medici  veterinari  -
                                  F.N.O.V.I.
                                  Al Sindacato italiano veterinari di
                                  medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.
                                  Al  Sindacato  italiano  veterinari
                                  liberi       professionisti       -
                                  S.I.V.E.L.P.
                                  Al Comando Carabinieri N.A.S.
                                  Al Presidente dell'I.S.T.A.T.

  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della
direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri
relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o  ad  altri  fini scientifici, ha profondamente modificato le regole
sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione.
  Tale  decreto  e' in perfetta coerenza con le norme penali vigenti,
laddove  e' attribuito carattere di eccezionalita' a tutto il sistema
delle  disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. La
normativa  che  deroga la tutela ed il benessere animale e' confinata
entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura
l'illecito penale.
  Le  difficolta' applicative, legate alle numerose innovazioni dello
stesso  decreto  legislativo,  hanno  reso necessaria l'emanazione di
alcune  circolari: n. 32 del 26 agosto 1992, n. 17 del 5 maggio 1993,
n.   18   del   5 maggio   1993,   n.   8   del  22 aprile  1994,  n.
600.10.24495/SP/4439 dell'11 marzo 1999.
  Tra   gli   obiettivi  prioritari  ed  irrinunciabili  del  decreto
legislativo   116/1992,  relativamente  ai  quali  e'  richiesta  una
particolare attenzione agli utilizzatori degli animali destinati alla
ricerca, risultano:
    a) la   tutela   del   benessere  degli  animali  destinati  alla
sperimentazione  anche  attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei
requisiti degli ambienti di stabulazione;
    b) l'applicazione  dell'anestesia  generale o locale su tutti gli
animali sottoposti ad esperimenti;
    c) la  riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare
nella  sperimentazione,  anche  attraverso  la  verifica  preliminare
dell'esistenza  di  metodi sperimentali alternativi all'utilizzazione
degli animali;
    d) l'utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con
il piu' basso sviluppo neurologico;
    e) la   richiesta   delle  autorizzazioni  previste  dal  decreto
legislativo  116/1992,  articoli  12,  8  e  9, soltanto nei casi di'
assoluta  necessita'  e con l'impegno di osservare le regole previste
dal decreto stesso;
    f) la  rigida  attuazione del disposto secondo cui un animale non
puo'   essere  utilizzato  piu'  di  una  volta  in  esperimenti  che
comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;
    g) gli   obiettivi   sopra   enunciati   nei  punti  a-f  valgono
particolarmente  anche  per  l'utilizzo di animali a scopo didattico,
disciplinato  dal  punto  3  dell'articolo 8 del D.Lgs. in argomento.
Pertanto   si  ritiene  di  dovere  insistere  sulla  necessita'  che
qualunque  richiesta  di  utilizzo  di  animali a scopo didattico sia
preceduta  da  un'attenta  e  documentata  ricerca  bibliografica, in
ordine  ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e
basata  sui  piu'  moderni  sistemi  di  comunicazione,  ivi compreso
"Internet".  Ove possibile si raccomanda l'utilizzazione dell'animale
morto anziche' dello stesso anestetizzato;
    h) il  rispetto  delle  condizioni  previste  nella  "Nota"  alla
tabella  6  dell'allegato  II  (articolo  5  del  decreto legislativo
116/1992)  nella quale e' detto: "La permanenza di gatti nelle gabbie
dovrebbe essere rigorosamente limitata" e nella "Nota" alla tabella 7
del  medesimo  allegato  nella quale e' detto: "I cani non dovrebbero
rimanere  in gabbia piu' a lungo di quanto strettamente necessario ai
fini dell'esperimento";
    i) l'applicazione della facolta' conferita al medico veterinario,
ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4, del piu' volte citato decreto, di
assumere  la  decisione  di  mantenere in vita gli animali al termine
dclla  sperimentazione,  con  conseguente  applicazione dell'istituto
dell'affidamento  in  adozione,  sempreche'  le  condizioni di salute
degli  animali  lo  consentano  e allorquando pervengano richieste di
affido  in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o
di comuni;
    i) l'invio  dei  dati contenuti nei registri in cui sono annotati
tutti  gli  animali  utilizzati  nella  sperimentazione,  ai  fini di
consentire  un'esatta  valutazione  dell'utilizzazione  degli animali
nella  ricerca,  che risulti perfettamente giustificata relativamente
alle  reali  necessita'  nonche' al fine di potere corrispondere alle
richieste  di  reciproche informazioni sull'argomento anche a livello
internazionale e comunitario.
  Si  rende, tra l'altro, opportuno definire compiutamente la portata
dell'espressione  "possono  essere"  dell'articolo  4  del decreto in
argomento, che e' da intendersi nel senso che debbono porsi in essere
tutte le procedure per l'attuazione positiva dell'articolo stesso. Di
conseguenza  in  ogni  attivita'  di  ricerca  deve essere dimostrata
l'impossibilita' di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi
alternativi all'impiego di animali.
  Si  conferma  pertanto che a quest'ultimo aspetto menzionato, anche
nel  corrente  anno  2001  sara'  dedicata  una  particolare e vigile
attenzione   da  parte  degli  uffici  competenti:  Ufficio  X  della
Direzione generale alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria
e  Servizio  qualita'  della sicurezza per la sperimentazione animale
dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'. Al riguardo saranno oggetto di
attento  esame  le  segnalazioni  tecniche  che perverranno dal mondo
della ricerca e/o dalle organizzazioni animaliste.
    Roma, 14 maggio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi