IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica ed, in particolare, l'art. 6;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 aprile 1996, n. 153, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1996, n. 100, con il quale e'
stato  istituito  -  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  -  l'Osservatorio  per l'edilizia scolastica, con compiti di
promozione,  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita' di studio,
ricerca  e  normazione  tecnica espletate dalle regioni e dagli altri
enti  locali  territoriali  nel campo delle strutture edilizie per la
scuola  e  del  loro  assetto  urbanistico,  nonche'  di supporto dei
soggetti   programmatori  ed  attuatori  degli  interventi  operativi
previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  2  e 4 del citato decreto,
limitatamente   alla   composizione  dell'Osservatorio  medesimo  con
riguardo alla partecipazione di personale facente parte del Ministero
della pubblica istruzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.  247, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione;
  Visto,  altresi', il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, relativo
alla  riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale del Ministero citato;
  Preso  atto  delle  modifiche delle attribuzioni e delle competenze
intervenute  nell'ambito  della  componente  ministeriale  a  seguito
dell'entrata in vigore della prefata normativa;
  Considerato,  in  particolare, l'accorpamento nell'unica figura del
direttore  dell'ufficio  scolastico  regionale  delle  funzioni  gia'
svolte,  nel  precedente ordinamento, dal sovrintendente scolastico e
dal provveditore agli studi;
  Ritenuto,    pertanto,    di    dover   adeguatamente   modificare,
limitatamente  a  quanto  di  necessita',  la composizione della sola
parte ministeriale del citato organismo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  in  premessa  e per le
motivazioni in essa indicate, il decreto ministeriale 18 aprile 1996,
riportato   in   epigrafe  e'  cosi'  modificato:  art.  2,  comma  1
"L'Osservatorio,  presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o
da  un sottosegretario di Stato da lui delegato, costituito presso il
Dipartimento  per  i  servizi  nel territorio, Direzione generale per
l'organizzazione   dei   servizi  nel  territorio,  e'  composto  dal
direttore  generale  della Direzione generale citata, con funzioni di
vice  presidente  e  dal  dirigente  dell'ufficio  V  della Direzione
generale  medesima  che,  in  sua vece, lo presiede"; art. 2, comma 2
"due  direttori  degli  uffici  scolastici  regionali,  designati dal
Ministero  della  pubblica  istruzione", in luogo del "sovrintendente
scolastico  e  provveditore  agli  studi", in precedenza contemplati;
art.  4,  comma  2 "Sono di supporto all'Osservatorio il servizio per
l'automazione  informatica  e  l'innovazione  tecnologica, nonche' la
Struttura  tecnica di cui all'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio
1996,  n.  23,  citata  in premessa, incardinata nell'ufficio V della
Direzione  generale  per l'organizzazione dei servizi nel territorio,
al   quale   sono   affidate   anche   le   attivita'  di  segreteria
tecnico-amministrativa dell'Osservatorio medesimo".